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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21405/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Genova, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva sostituito il divieto di dimora nel comune di Genova con la custodia in carcere. L'aggravamento era fondato sul fatto che il ricorrente era stato fermato il 07/12/2022 nei pressi della stazione di Genova, in violazione del divieto di dimora, e aveva fornito generalità diverse rispetto a quelle comunicate al momento dell'arresto. Il ricorrente ha sostenuto che, al momento del fermo, aveva esibito documenti genuini (permesso di soggiorno portoghese e passaporto senegalese) e che possedeva biglietti ferroviari perché stava per trasferirsi in Svizzera tramite Milano, quindi non vi era volontà di eludere le prescrizioni cautelari. Ha dedotto errore di applicazione e vizio di motivazione nella valutazione dell'art. 276 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato in che modo l'esibizione di documenti veritieri e la presenza di biglietti ferroviari dimostrassero una trasgressione idonea a rendere la misura originaria insufficientemente cautelare. La Corte ha ricordato che l'art. 276 c.p.p. non consente automatismi e impone al giudice di valutare concretamente l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e gradualità delle misure. La sentenza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Genova per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che identifica il reato per il quale l'imputato è gravemente indiziato; nella decisione serve a collocare la gravità degli indizi di colpevolezza, ma non è stata messa in discussione dalla Corte.

  • resistenza a pubblico ufficiale

    Fatto rilevante ai fini dell'incriminazione; la Corte non discute la qualificazione del reato, che contribuisce al quadro indiziario, ma la decisione si concentra sull'adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma centrale: attribuisce al giudice potestà discrezionale di sostituire o cumulare la misura cautelare in caso di inosservanza delle prescrizioni. La Corte richiama il principio che la sostituzione non è automatica ma richiede valutazione concreta di entità, motivi e circostanze della violazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e gradualità.

  • art. 277 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo che le modalità di esecuzione delle misure cautelari salvaguardino i diritti della persona e siano compatibili con le esigenze cautelari: principio di proporzionalità e tutela dei diritti durante tutta la durata della misura.

  • Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014 (Ivanciu)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la mera trasgressione non impone automaticamente l'aggravamento; serve una valutazione concreta delle trasgressioni rilevanti per l'adeguatezza della misura.

  • Sez. U., n. 4932 del 18/12/2008 (Giannone)

    Decisione delle Sezioni Unite che sottolinea come in caso di art. 276 c.p.p. non si discuta gravità degli indizi o esigenze cautelari generali, ma l'adeguatezza della misura rispetto alla situazione mutata.

  • Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil)

    Richiama i principi di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, sottolineando la necessità di motivazione e di tutela costituzionale della libertà personale per tutta la durata della misura.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che consente il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio dopo annullamento dell'atto impugnato: misura applicata dalla Corte per rimandare la rivalutazione al Tribunale di Genova.

  • art. 9

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte; atto meramente amministrativo procedurale.

Massime di principio

  • L'art. 276 c.p.p. non prevede automatismi: la mera violazione di una prescrizione cautelare non impone automaticamente l'aggravamento della misura.
  • Il giudice deve valutare concretamente l'entità, i motivi e le circostanze della violazione per decidere sull'adeguatezza della misura, rispettando i principi di proporzionalità e gradualità.
  • Circostanze favorevoli all'imputato (es. esibizione di documenti genuini, biglietti di viaggio che possono dimostrare intenzione a lasciare il luogo) devono essere valutate e motivate; non sono di per sé indizi immediatamente peggiorativi della situazione cautelare.
  • L'onere motivazionale grava sul giudice che dispone l'aggravamento: deve spiegare perché la trasgressione rende insufficiente la misura originaria e giustifica una misura più afflittiva.
  • La valutazione cautelare va condotta in una prospettiva diacronica: le condizioni che giustificano la misura devono sussistere per tutta la sua durata, non solo al momento dell'applicazione iniziale.
  • In caso di carenze motivazionali o di errata applicazione dei principi di adeguatezza, la decisione di aggravamento può essere annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.

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