Cassazione Civile, Ordinanza n. 06264/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un accertamento in materia di accise su un impianto in regime di deposito fiscale in cui una società produce grassi animali fusi, riutilizzati in parte nel ciclo produttivo per produrre energia termica e mantenere la fluidità dei prodotti, e farine di carne ottenute dalla lavorazione dei residui proteici. L'Ufficio doganale ha contestato che, nel periodo verificato, il grasso animale fosse stato consumato senza estrazione dal deposito fiscale e che le farine di carne non rientrassero tra i prodotti energetici esenti; ha quindi emesso avvisi di pagamento per accisa, indennità di mora e interessi, oltre a un atto di irrogazione di sanzioni, poi impugnati dalla società insieme alla cartella emessa dall'agente della riscossione. La CTR ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che il grasso animale consumato per produrre altro grasso o per il riscaldamento necessario alla fluidità fosse esente ex art. 22 TUA e che anche le farine animali potessero rientrare nell'ambito dei prodotti energetici, essendo vendute come combustibile. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 21 e 22 del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 21 della direttiva 2003/96/CE, sostenendo: 1) che le farine di carne non sono prodotti energetici salvo utilizzo come carburante per motori o additivo, non essendo sufficiente la loro vendita come combustibile; 2) che per il primo periodo e per parte del secondo non era stata provata la produzione di grasso animale corrispondente al consumo dedotto e mancava prova idonea a fondare l'esenzione; 3) che, in difetto di prova della destinazione dei prodotti ai fini previsti dalla legge, l'esenzione non spettava; 4) che andava inoltre esclusa la ricorrenza di violazioni sugli obblighi del deposito fiscale se il consumo non era realmente connesso alla produzione di prodotti energetici esenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione: ha ritenuto infondata la censura relativa al grasso animale consumato per la produzione di altro grasso e per il riscaldamento tecnicamente necessario, confermando che tali consumi rientrano nell'esenzione ex art. 22 TUA; ha invece accolto la doglianza relativa alle farine animali, chiarendo che esse possono essere considerate prodotti energetici solo se effettivamente utilizzate, destinate a essere utilizzate o messe in vendita come carburante per motori, non essendo sufficiente la loro commercializzazione come combustibile. In conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, affinché accerti in fatto la quantità di grasso effettivamente consumata e la concreta destinazione delle farine animali, applicando i principi di diritto affermati e provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata qualificata come violazione e falsa applicazione di legge; la Corte distingue tra errore nell'interpretazione della norma e contestazione della ricostruzione del fatto, quest'ultima non sindacabile in cassazione come violazione di legge.
Richiamato quale norma sull'onere della prova, rilevante per l'esenzione fiscale, che grava sul contribuente quando invoca un beneficio tributario.
Riguarda il regime del deposito fiscale; la Corte richiama la norma per escluderne la violazione quando il consumo avviene per attività che, per legge, non costituiscono fatto generatore di accisa.
art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995
comma 1; comma 3; comma 4
I prodotti del codice NC 1518 sono prodotti energetici se destinati a combustibile per riscaldamento o carburante per motori; i prodotti non compresi nel comma 1 diventano prodotti energetici solo se utilizzati, destinati o messi in vendita come carburante per motori o additivo. Per le farine animali non basta l'uso come combustibile.
art. 22 d.lgs. n. 504 del 1995
Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è fatto generatore di accisa se è connesso alla produzione di prodotti energetici; sono ricompresi anche i consumi per il riscaldamento tecnicamente necessario a mantenerne la fluidità.
art. 23 d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato insieme all'art. 5 TUA per escludere che, quando il consumo non sia soggetto ad accisa per legge, possa configurarsi violazione della disciplina del deposito fiscale.
art. 21 della direttiva 2003/96/CE
Richiamata come fonte europea trasfusa negli artt. 21 e 22 TUA; la Corte ne segue l'interpretazione della CGUE fondata sul criterio dell'utilizzazione del prodotto come carburante o combustibile.
art. 2, paragrafo 3, direttiva 2003/96/CE
La Corte richiama la giurisprudenza CGUE secondo cui il criterio decisivo è l'effettiva utilizzazione del prodotto come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, per prevenire distorsioni concorrenziali tra prodotti impiegati per gli stessi fini.
Massime di principio
- In materia di accise, la qualificazione di un prodotto come energetico non dipende solo dalla sua composizione o dalla denominazione commerciale, ma soprattutto dalla sua effettiva destinazione o utilizzazione, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale in conformità alla direttiva europea.
- Per i prodotti non espressamente inclusi nell'elenco legale dei prodotti energetici, l'assoggettamento ad accisa richiede che essi siano utilizzati, destinati a essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o come additivo; non è sufficiente il loro impiego come mero combustibile per altri usi.
- L'esenzione dall'accisa per i consumi interni allo stabilimento che produce prodotti energetici opera solo se il consumo è connesso alla produzione di prodotti energetici o alle operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie a conservarne la fluidità.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione fiscale, grava su di lui l'onere di provare i presupposti di fatto del beneficio, inclusa la quantità di prodotto consumato e la concreta destinazione del bene prodotto.
- Il sindacato di legittimità sulla violazione di legge non consente di rimettere in discussione la sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, salvo che sia effettivamente denunciato un errore di interpretazione della norma applicata.
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