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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36695/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Latina, con sentenza del 10 ottobre 2019, per diffamazione ex art. 595 c.p., alla multa di euro 600,00, con sospensione condizionale, oltre alle spese processuali; era stata inoltre condannata a risarcire la parte civile per euro 3.000,00 e a rifonderle euro 1.000,00 per le spese di costituzione e difesa, oltre accessori. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. e assolto l’imputata dall’imputazione di ingiuria ex art. 594 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Secondo l’imputazione, l’imputata aveva offeso l’onore, recato molestia e leso la reputazione della persona offesa mediante numerosi messaggi al cellulare e comunicazioni a suoi amici e parenti, anche attraverso Facebook. In appello, la Corte di Roma, con sentenza del 28 novembre 2025, ha dichiarato prescritto il reato di diffamazione e confermato le statuizioni civili, ritenendo che i messaggi sui social fossero leggibili sulle pagine Facebook dei destinatari; con ordinanza ex art. 130 c.p.p. ha inoltre corretto il dispositivo, liquidando alla parte civile euro 946,00 per spese di rappresentanza e assistenza in appello, oltre accessori. Con il primo motivo per cassazione l’imputata ha dedotto il difetto di giurisdizione penale italiana e l’assenza delle condizioni previste dall’art. 10 c.p., sostenendo che i contenuti erano stati caricati in Russia. Con il secondo ha contestato la giurisdizione sulle statuizioni civili, invocando la Convenzione Italia-URSS e il criterio del forum rei. Con il terzo ha censurato il rigetto dell’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace, sostenendo che l’art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 consente di rilevare l’incompetenza in ogni stato e grado. Con il quarto ha denunciato motivazione apparente e omesso esame dei motivi di appello e della memoria difensiva, in particolare quanto alla natura privata delle comunicazioni, alla collocazione temporale della testimonianza Sabellico e agli accertamenti tecnici. Con il quinto ha eccepito l’inutilizzabilità dei messaggi digitali, per mancanza di copia forense e di rogatoria o cooperazione internazionale. Con il sesto ha lamentato il travisamento della prova circa l’attribuzione di comunicazioni a un profilo che assumeva apocrifo, in assenza di riscontri tecnici. Con il settimo e l’ottavo ha contestato l’equiparazione di messaggi privati a pubblicazioni visibili a terzi su una bacheca pubblica, assumendo che tale elemento fosse stato introdotto soltanto in appello. Con il nono ha dedotto la nullità per lesione del diritto di difesa all’udienza del 10 ottobre 2019, nella quale i testi erano stati esaminati in presenza di un difensore d’ufficio che, secondo la ricorrente, non conosceva adeguatamente gli atti. Con il decimo ha invocato l’esimente della provocazione e la reciprocità delle offese ex art. 599 c.p. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ai fini della diffamazione telematica il reato si consuma dove terzi percepiscono l’offesa e, sulla ricostruzione dei giudici di merito, tale percezione era avvenuta in Italia; inoltre, quando sussiste la giurisdizione penale italiana, l’azione civile esercitata nel processo penale è accessoria e segue le regole di quel processo. Ha accolto il terzo motivo: la diffamazione contestata, rimasta qualificata ai sensi dell’art. 595, primo o secondo comma, c.p., apparteneva alla competenza del giudice di pace; la contestazione di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso descriveva la continuazione, non la commissione di più reati con una sola azione o omissione richiesta dall’art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000 per l’attrazione al Tribunale. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondati il primo motivo sul difetto di giurisdizione penale italiana e il secondo sulla giurisdizione relativa alle statuizioni civili. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che la diffamazione contestata rientrava nella competenza per materia del giudice di pace e che la continuazione tra più azioni non integrava la connessione prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, limitata ai reati commessi con una sola azione od omissione. Il Tribunale non era quindi competente sin dall’origine; l’incompetenza doveva essere dichiarata ai sensi dell’art. 48 dello stesso decreto. L’errore imponeva di revocare le statuizioni civili, che non potevano conservarsi sulla base della condanna pronunciata da un giudice incompetente, anche se il reato era stato dichiarato prescritto in appello. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione e le statuizioni civili sono state revocate.

Norme richiamate

  • art. 6 c.p.

    In tema di diffamazione, anche commessa mediante strumenti telematici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione offensiva

    La diffamazione si considera commessa in Italia quando l’evento, costituito dalla percezione dell’espressione offensiva da parte di terzi, si verifica nel territorio dello Stato; il luogo di caricamento del contenuto non esclude la giurisdizione italiana.

  • art. 10 c.p.

    Ne consegue che il criterio dell’upload, valorizzato dalla difesa, non esclude la giurisdizione italiana quando, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, l’evento tipico del reato – consistente nella percezione dell’offesa da parte di soggetti terzi rispetto all’agente e alla persona offesa – si sia verificato nel territorio dello Stato.

    La disciplina del delitto comune dello straniero commesso all’estero non si applica quando, secondo l’accertamento di merito, l’evento della diffamazione si è verificato in Italia.

  • art. 20 c.p.p.

    Quanto al primo motivo, deve anzitutto rilevarsi che il difetto di giurisdizione è, in linea generale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen., sicché la relativa questione non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto di non essere stata dedotta nei gradi di merito.

    Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è precluso dalla mancata deduzione nei precedenti gradi.

  • art. 74 c.p.p.

    Una volta ritenuta la giurisdizione penale del giudice italiano, la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile trova titolo nell’art. 74 cod. proc. pen., che consente al soggetto al quale il reato ha recato danno di esercitare nel processo penale l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all’art. 185 cod. pen.

    In presenza della giurisdizione penale italiana, il danneggiato può esercitare nel processo penale l’azione civile per restituzioni e risarcimento del danno derivante dal reato.

  • art. 185 c.p.

    Una volta ritenuta la giurisdizione penale del giudice italiano, la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile trova titolo nell’art. 74 cod. proc. pen., che consente al soggetto al quale il reato ha recato danno di esercitare nel processo penale l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all’art. 185 cod. pen.

    L’art. 185 c.p. costituisce il riferimento sostanziale per le restituzioni e il risarcimento dei danni da reato richiesti nel processo penale.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000

    L’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 attribuisce alla competenza del giudice di pace i delitti previsti dall’art. 595, primo e secondo comma, cod. pen.

    La diffamazione prevista dai primi due commi dell’art. 595 c.p. rientra nella competenza per materia del giudice di pace.

  • art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000

    L’art. 6 del medesimo decreto disciplina la competenza per materia determinata dalla connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, stabilendo che tale connessione opera solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

    Nei rapporti tra giudice di pace e giudice superiore, l’attrazione per connessione opera soltanto se i reati sono commessi con una sola azione od omissione; la continuazione, fondata su più azioni, non basta.

  • art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000, disposizione che deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen.

    L’incompetenza del giudice togato per un reato attribuito al giudice di pace è rilevabile in ogni stato e grado, salvo che la competenza del giudice togato fosse stata correttamente radicata ab origine e permanga per il principio della perpetuatio competentiae.

  • art. 595 c.p.

    In tema di diffamazione, anche commessa mediante strumenti telematici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione offensiva

    La diffamazione è un reato di evento che si consuma quando e dove terzi percepiscono l’espressione offensiva. La comunicazione a più persone può avvenire anche in momenti diversi, purché sia rivolta a più soggetti.

  • art. 660 c.p.

    Nel caso di specie non ricorre, dunque, sin dall’origine l’ipotesi del concorso formale tra il reato di cui all’art. 660 cod. pen. e quello di cui all’art. 595 cod. pen.

    La contestazione di condotte realizzate con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso non integra, per ciò solo, il concorso formale rilevante ai fini dell’attrazione della competenza al Tribunale.

  • art. 578 c.p.p.

    L’art. 578 cod. proc. pen. non consente, infatti, di conservare gli effetti civili di una condanna penale pronunciata da un giudice che non avrebbe potuto conoscere del reato, poiché la norma presuppone che la sentenza di condanna, pur seguita dall’estinzione del reato per prescrizione, sia stata emessa all’esito di un rapporto processuale validamente instaurato davanti al giudice competente.

    La decisione sugli effetti civili dopo la prescrizione presuppone una condanna emessa in un rapporto processuale validamente instaurato davanti al giudice competente; se la sentenza è annullata per incompetenza, le statuizioni civili devono essere revocate.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    La contestazione, infatti, pur cumulando più titoli di reato, non descrive una sola azione od omissione produttiva di plurime violazioni di legge, ma richiama espressamente l’art. 81, comma secondo, cod. pen. e attribuisce all’imputata di avere agito «con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso».

    La contestazione di più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso descrive la continuazione e non la commissione di più reati con una sola azione od omissione.

Massime di principio

  • La diffamazione commessa mediante strumenti telematici, quale reato di evento, si consuma nel luogo in cui terzi percepiscono l’espressione offensiva. Se la percezione da parte di più fruitori avviene in Italia, sussiste la giurisdizione italiana anche se il contenuto è stato caricato all’estero; il luogo di upload assume rilievo suppletivo quando non sia noto il luogo della percezione.
  • Ai fini della diffamazione, la comunicazione delle espressioni offensive a più persone non deve essere simultanea: può avvenire in momenti diversi, purché sia diretta a più soggetti.
  • Quando sussiste la giurisdizione penale italiana sul fatto-reato, la domanda risarcitoria proposta mediante costituzione di parte civile è accessoria e subordinata all’azione penale e segue le regole del processo penale; non si applicano, per tale domanda, i criteri propri dell’azione civile ordinaria autonoma.
  • La competenza per materia del giudice di pace per la diffamazione di cui all’art. 595, primo e secondo comma, c.p. può essere attratta al giudice superiore ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000 soltanto quando i reati siano commessi con una sola azione od omissione. La continuazione tra più azioni, anche in presenza di un medesimo disegno criminoso, non integra tale presupposto.
  • L’incompetenza del giudice togato a conoscere di un reato attribuito al giudice di pace è rilevabile in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000, salvo che la competenza del giudice togato fosse stata correttamente radicata ab origine e permanga secondo il principio della perpetuatio competentiae.
  • Quando il reato è dichiarato prescritto ma la sentenza di condanna è annullata perché pronunciata da un giudice incompetente, le statuizioni civili contenute nella sentenza devono essere revocate: l’art. 578 c.p.p. presuppone una condanna emessa all’esito di un rapporto processuale validamente instaurato davanti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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