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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16187/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società e i suoi soci impugnavano avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IRPEF nei confronti dei soci e IRAP e IVA nei confronti della società. La ripresa traeva origine dal disconoscimento di costi e della detrazione IVA relativi a una fattura per presunte prestazioni di realizzazione di un software di gestione del magazzino, emessa da una società ritenuta cartiera sulla base di indizi. I ricorrenti avevano sostenuto in cassazione, con un unico motivo, l'omesso esame di fatti decisivi: una dichiarazione resa da un funzionario dell'Agenzia che, secondo loro, avrebbe riconosciuto l'effettuazione della prestazione, la proposta contrattuale e le ricevute di pagamenti in contanti. La CTR aveva invece ritenuto non provata l'effettiva esecuzione della prestazione e irrilevante la documentazione prodotta, anche perché il contratto era privo di sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che la CTR aveva in realtà esaminato il fatto storico allegato circa la dichiarazione del funzionario e l'aveva ritenuto non vincolante per l'Ufficio; inoltre aveva valutato la documentazione prodotta, escludendone la rilevanza probatoria per difetto di sottoscrizione del contratto. La Corte ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, quando l'Ufficio fornisce elementi anche presuntivi per dimostrare che la fattura si riferisce a operazioni mai avvenute, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni; tale prova non può consistere nella sola fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o nei mezzi di pagamento, che possono essere impiegati anche per simulare un'operazione fittizia. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è escluso quando il fatto storico dedotto risulta in realtà esaminato dal বিচারice di merito, anche se valutato in modo non favorevole alla parte ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    Richiamato come base del procedimento in camera di consiglio non partecipata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    È il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame non sussiste se il fatto storico dedotto risulta comunque considerato dalla sentenza impugnata, ancorché la sua valutazione sia stata sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Nelle controversie su operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione, l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione si sposta sul contribuente.
  • La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può fondarsi sulla sola fattura, sulla regolarità formale della contabilità o sulla mera esistenza di pagamenti, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con una simulazione documentale.
  • Ai fini del giudizio di decisività del fatto asseritamente omesso, il ricorso è infondato quando la documentazione invocata non avrebbe comunque potuto condurre a una ricostruzione diversa del fatto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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