Cassazione Penale, Sentenza n. 37296/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per presunta ingiusta detenzione dal 30/07/2015 al 27/09/2016. Marafioti era stato colpito da custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti, aggravato ex art. 7 L. 203/91). Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura rispetto al reato associativo ma confermato la misura rispetto al reato di traffico di stupefacenti. In seguito il ricorrente fu assolto in primo grado per il reato associativo e assolto definitivamente, in appello, anche per il reato di stupefacenti (sentenza del 15/11/2019). Il giudice della riparazione aveva però ritenuto la sussistenza di comportamenti gravemente colposi del Marafioti sulla base di intercettazioni e di immagini relative al noleggio di un furgone sul quale fu rinvenuta la droga, nonché per il comportamento del ricorrente (offrire di mostrare la macchina e accompagnare i presenti), e aveva pertanto rigettato l'istanza di equa riparazione. Il ricorrente impugnava tale ordinanza in Cassazione deducendo, tra l'altro, censura della motivazione e la mancata considerazione della completa assoluzione pronunciata in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I giudici di legittimità hanno ritenuto non infondato il ragionamento del giudice della riparazione: quest'ultimo, pur dovendo seguire un percorso motivazionale autonomo rispetto al giudice della cognizione, può esaminare il materiale investigativo non escluso in dibattimento e valutare se i comportamenti dell'interessato abbiano costituito causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione (dol o colpa grave). La Corte ha osservato che la Corte d'appello si è confrontata con la sentenza assolutoria, ha epurato le parti incomprensibili delle intercettazioni e, sui brani comprensibili (con riferimenti come "prendiamo venti anni" e "non la trovano qui") e con il fatto che lo stupefacente è stato poi trovato sul furgone noleggiato, ha ritenuto che l'atteggiamento del Marafioti (offrire di mostrare la macchina e accompagnare i presenti) non fosse neutro ma idoneo a suscitare il ragionevole convincimento dell'autorità circa una sua familiarità con persone dedite a traffici illeciti. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di equa riparazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta che, ai fini del rigetto, il giudice della riparazione debba accertare l'esistenza di dolo o colpa grave che ostino al diritto alla riparazione; valutazione autonoma ma vincolata al divieto di ritenere provate circostanze espressamente escluse in sede di cognizione.
Norma penale sostanziale relativa a traffico di stupefacenti, posta a fondamento dell'originaria ordinanza cautelare. Nel contesto, la presenza di droga nel furgone noleggiato è elemento fattuale collegato all'indagine e alla valutazione della gravità della condotta.
Riferimento all'aggravante applicata al reato di stupefacenti nella fase cautelare; citata nella ricostruzione delle imputazioni originarie a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità
Richiamati principi consolidati (Sez. U. e Sez. 4) secondo cui il giudice della riparazione svolge valutazione autonoma sull'id quod plerumque accidit e può esaminare le indagini purché il materiale non sia stato escluso in dibattimento; tuttavia non può ritenere provate circostanze espressamente escluse nel giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'equa riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: non deve stabilire la responsabilità penale definitiva, ma se il comportamento dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la privazione della libertà.
- Non basta l'assoluzione in sede penale per ottenere automaticamente l'equa riparazione: se sussistono elementi (anche indiziari) non esclusi in dibattimento che rendono ragionevole il convincimento dell'autorità circa la partecipazione o la responsabilità, la riparazione può essere negata.
- Il giudice della riparazione può utilizzare materiale investigativo acquisito nelle indagini preliminari purché tale materiale non sia stato espressamente escluso dal dibattimento; può epurare parti incomprensibili e fondare la decisione sulle porzioni intelligibili.
- La condotta apparentemente neutra (es. mostrare o accompagnare terzi in occasione di attività sospette) può essere valutata, ex ante e secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, come idonea a generare nel pubblico ufficiale un ragionevole sospetto, integrando colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p.
- Il limite della valutazione di riparazione è che non si possono ritenere provate circostanze che il giudice penale ha espressamente escluso; se invece il giudice penale ha semplicemente non ritenuto decisivi alcuni elementi, il giudice della riparazione può rivalutarli con autonomia.
- In situazioni simili conviene documentare e dimostrare con precisione l'estraneità del comportamento dell'interessato (es. ruolo lavorativo, breve temporalità dell'intervento, impossibilità di ravvisare consapevolezza) e chiedere che il giudice della riparazione si pronunci esplicitamente sulla non idoneità comportamentale a suscitare il sospetto.
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