Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un fallimento iniziato nel 1995 e chiuso nel 2019, nel quale i loro crediti erano stati ammessi al passivo ma non soddisfatti. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che, pur a fronte di una durata eccedente i sei anni indicati dall’art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto, la protrazione fosse giustificata dall’eccezionale complessità della procedura, qualificata come "contenitore di processi" non assimilabile a un processo ordinario. Con il primo motivo di ricorso i creditori hanno denunciato violazione dell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001, in riferimento all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che non sia consentito ritenere ragionevoli durate sensibilmente superiori al limite legale di sei anni solo per la complessità del fallimento. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di documenti dai quali risultava che, in precedenti provvedimenti, la durata del procedimento era già stata considerata irragionevole. Con il terzo motivo hanno censurato la statuizione sulle spese, contestando il riconoscimento delle spese generali in favore del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: ha affermato che per le procedure concorsuali il termine ragionevole è ordinariamente quello di sei anni previsto dall’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001, e che la complessità della procedura può al più giustificare un temperamento contenuto entro limiti rigorosi e solo sulla base di una verifica concreta di specifiche circostanze eccezionali. Ha quindi rilevato che la Corte d’appello aveva indebitamente dilatato la soglia di non indennizzabilità e invertito l’onere probatorio in ordine alla sussistenza del danno. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento presupposto
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
si considera rispettato il termine ragionevole [...] se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
per le procedure concorsuali il termine ragionevole è ordinariamente di sei anni; la complessità può incidere solo in modo limitato e previa verifica concreta di circostanze eccezionali
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del termine ragionevole del processo
art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU
richiamato in relazione alla tutela del credito insinuato al passivo e all’indennizzo da durata irragionevole
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali
norma processuale richiamata per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato dal terzo motivo in tema di spese di lite
richiamato dal terzo motivo in tema di compensazione e regolazione delle spese
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato dal terzo motivo con riferimento alle spese generali professionali
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il termine ragionevole di durata previsto dalla legge Pinto è, in via ordinaria, quello di sei anni; la complessità della procedura non consente automaticamente di considerare ragionevoli tempi ben superiori.
- L’eventuale temperamento del termine ragionevole per la particolare complessità del fallimento richiede una verifica concreta e specifica di circostanze eccezionali, quali numero rilevante dei creditori, natura particolarmente complessa dei beni da liquidare o pluralità di giudizi e procedure interdipendenti.
- In tema di equa riparazione, la presunzione di danno opera a favore del ricorrente; eventuali presunzioni di insussistenza del danno sono iuris tantum e vanno accertate in concreto, senza invertire l’onere della prova.
- Il giudice del merito non può dilatare oltre misura la soglia di durata non indennizzabile delle procedure concorsuali facendo leva sulla loro astratta complessità o sulla loro natura di "contenitore di processi".
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione del provvedimento, restano assorbiti i motivi ulteriori che investono profili logicamente subordinati, come l’omesso esame di prove o la liquidazione delle spese.
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