Cassazione Civile, Ordinanza n. 06715/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto pluriennale di trasporto di merci svolto in favore della committente tra il 1986 e il 1996. La società trasportatrice ottenne in origine un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze tariffarie pretese ai sensi della disciplina legale dei trasporti ex L. n. 298/1974 e della tariffa a forcella, oltre a interessi e altre differenze tra fatturato e pagato. La committente propose opposizione eccependo, tra l'altro, la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. per i crediti maturati prima di una certa data e contestando la debenza di varie voci. Nei gradi di merito vi furono più consulenze tecniche d'ufficio, con esiti numerici complessi: il giudice di primo grado e poi la corte d'appello ritennero parzialmente dovute solo le differenze tariffarie non prescritte, escludendo alcune voci per difetto di domanda o di prova, tra cui i viaggi di ritorno a vuoto e alcune detrazioni o restituzioni non specificamente domandate. La società trasportatrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti centrati sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.: ha lamentato che la quantificazione del credito fosse irricostruibile e non aderente alle risultanze istruttorie; che la corte avesse recepito acriticamente la CTU senza considerare le critiche del CTP; che fosse stato erroneamente escluso il compenso per il viaggio di ritorno, assunto non come percorso a vuoto ma come trasporto con speciale allestimento; e che fosse stata omessa una corretta motivazione anche sulle spese di lite. La resistente ha resistito e proposto ricorso incidentale tardivo, contestando la prova dei presupposti per l'applicazione della disciplina tariffaria speciale e lamentando il mancato abbattimento di alcune voci di compenso. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure principali, osservando che, una volta denunciato l'errore nel conteggio operato dal CTU, la ricorrente avrebbe dovuto indicare conteggi alternativi e un diverso risultato finale; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione non risultava specificamente devoluta in appello, e inammissibili gli altri motivi perché la motivazione della corte territoriale era ritenuta sufficiente e corretta, specie quanto all'esclusione del compenso per il viaggio di ritorno in assenza di specifica pattuizione scritta. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace per effetto dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, perché le doglianze sulla quantificazione del credito e sulla CTU erano formulate in modo non autosufficiente e senza indicare conteggi alternativi idonei a condurre a un diverso risultato; la censura sul "viaggio di ritorno a vuoto" è stata reputata infondata/inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 17 del D.M. 18 novembre 1982, richiedendo una specifica pattuizione scritta per remunerare il percorso a vuoto eccedente i 100 km; la censura sulle spese di lite è stata ritenuta non scrutinabile. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo della resistente è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza della motivazione; l'omessa o insufficiente critica alla CTU non basta se non si indicano i conteggi alternativi e il diverso esito
la motivazione è viziata solo se manca in assoluto o è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; il semplice richiamo alla CTU può essere sufficiente se la consulenza è condivisa
il giudice non può pronunciare oltre le domande e eccezioni ritualmente proposte; non è possibile fondare la decisione su una domanda o un fatto non devoluto al giudizio
i crediti da trasporto anteriori alla data indicata dalla normativa sopravvenuta restano soggetti alla prescrizione annuale
art. 17 D.M. 18 novembre 1982
il percorso a vuoto è retribuibile solo se vi è una specifica pattuizione preventiva tra le parti, per la parte eccedente i 100 km
art. 13-bis D.M. 18 novembre 1982
richiamato per lo sconto tariffario del 5% per contrattazione diretta, la cui detraibilità è stata negata in assenza di domanda restitutoria
art. 8 D.M. 18 novembre 1982
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del calcolo delle maggiorazioni per carichi/scarichi intermedi
art. 12, comma 3, D.M. 18 novembre 1982
invocato dalla ricorrente per sostenere che la distanza tariffaria debba comprendere l'intero percorso concordato, ma la Corte ha mantenuto il criterio dell'accordo specifico
l'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato a carico della parte incidentale tardiva, poiché il ricorso incidentale non è stato esaminato
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in combinato con l'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica allegazione e produzione degli atti rilevanti
richiamato nella scansione processuale del giudizio di merito
richiamato per le note e le precisazioni delle domande nel giudizio di merito
Massime di principio
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per censurare la mera insufficienza argomentativa: occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice.
- Quando la decisione si fonda su una CTU condivisa dal giudice, la censura in cassazione è inammissibile se non si allegano critiche specifiche già dedotte nel merito e, soprattutto, un calcolo alternativo idoneo a dimostrare un esito diverso.
- Il richiamo alla consulenza tecnica può integrare motivazione sufficiente, ma se la parte aveva formulato censure tecniche puntuali il giudice deve dar conto delle ragioni della propria adesione o dissenso.
- La remunerazione del viaggio di ritorno a vuoto nel trasporto non è automatica: richiede una specifica pattuizione scritta tra le parti, salvo che la disciplina applicabile o l'accordo provato dispongano diversamente.
- In presenza di ricorso principale dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente mancato esame delle relative censure.
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