Cassazione Penale, Sentenza n. 14665/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che li aveva ritenuti colpevoli, in concorso, del reato previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'ingresso illegale e condotte che hanno esposto 93 migranti a pericolo di vita e a trattamento inumano/degradante). I motivi di ricorso denunciavano vizi di legge e di motivazione, in particolare l'uso, in violazione dell'art. 512, comma 1 c.p.p., di dichiarazioni accusatorie imprecise, contraddittorie e contrastanti rese da tre migranti, nonché la valutazione probatoria di un riconoscimento fotografico effettuato in presenza di elementi di suggestione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta rinuncia: i difensori dei ricorrenti (procuratori speciali) hanno formalmente rinunciato all'impugnazione allegando le procure speciali, conformemente agli artt. 589 e richiamati del codice di procedura penale. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la sentenza impugnata rimane efficace; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter
Norma applicata dalla Corte d'appello per la contestazione di favoreggiamento dell'ingresso illegale con aggravanti: trasporto di numerosi migranti su imbarcazione sottodimensionata con rischio per la vita e trattamento inumano/degradante
codice di procedura penale - art. 512, comma 1
Richiamato dai ricorrenti come norma violata per l'utilizzo di dichiarazioni accusatorie di migranti; la Suprema Corte non ha esaminato il merito della censura perché il ricorso è divenuto inammissibile per rinuncia
codice di procedura penale - art. 589 e artt. 581, 582, 583, 123
La Corte ha applicato queste norme per ritenere validamente manifestata la rinuncia all'impugnazione: la rinuncia, se espressa con le formalità previste e da persona legittimata (procuratore con procura speciale), è irrevocabile e produce l'inammissibilità dell'impugnazione
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6, n. 1376/1993 e altre)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che rende l'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme previste (atto formale da soggetto legittimato e con eventuale procura speciale), è irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso; il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure.
- Se la difesa intende ritirare un ricorso in Cassazione deve curare la corretta documentazione formale (procura speciale o altri atti di conferimento) perché la mancanza di formalità può incidere sulla efficacia della rinuncia.
- Quando un ricorso diventa inammissibile per rinuncia, restano efficaci le decisioni impugnate e le relative conseguenze (condanne, spese processuali, eventuali sanzioni pecuniarie).
- Questioni di illegittimità relative all'utilizzo di dichiarazioni di persone offese o di riconoscimenti fotografici (art. 512 c.p.p. e garanzie contro la suggestione) devono essere sollevate e valutate prima che si verifichi una rinuncia; se il ricorso è rinunciato, tali argomentazioni non verranno esaminate dalla Corte di Cassazione.
- Difensori e imputati devono valutare con attenzione l'effetto definitivo della rinuncia: una volta formalizzata nei modi previsti, non è revocabile e comporta conseguenze processuali e pecuniarie.
- In ipotesi di contestazioni su identificazioni fotografiche o dichiarazioni contrastanti, è prudente raccogliere e depositare elementi probatori alternativi o richieste istruttorie (perizie, audizioni, acquisizione di filmati o testimonianze) prima di rinunciare all'impugnazione.
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