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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41826/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati nei cui confronti la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena, revocando la pena accessoria e confermando nel resto la decisione di primo grado. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, c.p.; vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili in sede di legittimità perché non attinenti ai soli profili sindacabili nel giudizio su concordato in appello: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, oppure difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Nel caso concreto le doglianze investivano invece motivi rinunciati e la determinazione della pena, senza allegare l'illegalità della sanzione nei termini consentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha precisato che nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina il concordato in appello; in cassazione è censurabile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso; la censura è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità nel contesto del concordato in appello

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso; la doglianza sulla determinazione della pena è stata ritenuta inammissibile perché non trasfusa in illegalità della sanzione

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento è inammissibile come motivo di ricorso, salvo l'omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il sindacato della Corte di cassazione è ristretto ai profili relativi alla validità del concordato, ossia alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati in sede di concordato in appello, poiché tali questioni restano coperte dall'accordo processuale, salvo i limitati casi di nullità o di difformità rilevante.
  • Nel concordato in appello, le doglianze sulla pena sono deducibili solo se la sanzione risulta illegale in senso stretto, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece scrutinabili contestazioni sulla mera opportunità o adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo utile di ricorso contro la sentenza emessa su concordato in appello, salvo l'ipotesi dell'omessa declaratoria di una prescrizione già maturata prima della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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