Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41825/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola che impone il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, lamentando un vizio di motivazione in relazione alla mancata evidenziazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale richiesto per il giudizio di cassazione; per tale ragione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile senza esaminare il merito della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente per dedurre l'omessa considerazione di una causa di proscioglimento rilevabile d'ufficio.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto mediante difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'imputato rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione dell'imputato deve essere presentata tramite difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso proposto personalmente è inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di rappresentanza tecnica, la Corte non esamina i motivi di merito, ivi compresi quelli relativi alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, nei limiti stabiliti dalla legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.