Cassazione Penale, Ordinanza n. 41805/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 4.000,00 complessivi alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.U.P. di Roma ex art. 444 c.p.p. in data 16 settembre 2025. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice circa l'assenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 103 del 2017, nei confronti della sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che la censura relativa al mancato scrutinio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è più proponibile in sede di legittimità. La Corte osserva inoltre che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva comunque menzionato le emergenze processuali acquisite.
Norme richiamate
sentenza emessa ... ex art. 444 del codice di rito
individua la sentenza di patteggiamento oggetto di impugnazione.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo doglianze ulteriori come quella sull'omesso scrutinio ex art. 129 c.p.p.
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
il controllo sull'insussistenza di cause di proscioglimento resta doveroso per il giudice di merito, ma la sua eventuale omissione non è più censurabile in cassazione contro il patteggiamento.
questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano.
a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell’art. 448 codice di rito
riforma richiamata come fonte dell'attuale regime limitativo delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento che si limiti a denunciare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale profilo non rientra tra i motivi deducibili dopo la riforma del 2017.
- L'obbligo del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento permane sul piano decisionale di merito, ma l'eventuale carenza di motivazione su tale verifica non è autonomamente censurabile in sede di legittimità contro la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proposto per motivi non consentiti, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.
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