Cassazione Penale, Ordinanza n. 41823/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto della richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo ex art. 321, comma 3, c.p.p., richiesta proposta da una terza interessata e già respinta in sede di appello dal Tribunale di Milano. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: 1) violazione dell'art. 325 c.p.p. e mancata valutazione della prescrizione; 2) violazione dell'art. 325 c.p.p. per asserita mancanza delle condizioni per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della terza interessata, con richiamo alla prescrizione delle ipotesi di truffa; 3) violazione dell'art. 325 c.p.p. per l'asserita insussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, poiché l'ipotizzata associazione per delinquere non sarebbe stata produttiva di profitto; 4) violazione dell'art. 325 c.p.p. in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura. La Corte non affronta il merito di tali censure, poiché rileva che il ricorso è stato proposto dal difensore senza che fosse allegato il rilascio della procura speciale necessaria per la legittimazione del terzo interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano. Ha ritenuto che il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro possa agire solo tramite difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. e che, in mancanza di tale procura, sia inammissibile anche il ricorso per cassazione contro il provvedimento che neghi la restituzione dei beni sequestrati. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. per sanare il difetto di rappresentanza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come base del provvedimento di rigetto della restituzione di beni in sequestro.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro della censura contro l'ordinanza impugnata.
la Corte afferma che il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio solo con difensore munito di procura speciale.
richiamato per distinguere la nomina del difensore dalla procura speciale.
consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano in presenza di carenza del requisito di legittimazione all'impugnazione.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
ritenuto non applicabile al processo penale per regolarizzare il difetto di rappresentanza del terzo interessato.
Massime di principio
- Il terzo interessato alla restituzione di beni sottoposti a sequestro può validamente stare in giudizio soltanto per mezzo di un difensore munito di procura speciale; la semplice nomina difensiva non basta a legittimare l'impugnazione.
- Se il ricorso per cassazione contro il rigetto della restituzione di beni sequestrati è proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
- Il difetto di procura speciale del terzo interessato non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione del difetto di rappresentanza previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
- La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità quando l'impugnazione sia priva di un requisito essenziale di legittimazione processuale.
- La distinzione tra nomina del difensore e procura speciale è netta: la prima investe il difensore dei poteri tecnici di patrocinio, la seconda attribuisce il potere di compiere specifici atti del procedimento in nome del conferente.
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