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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41824/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Verona che aveva applicato la pena concordata tra le parti per i reati a lui ascritti. Il ricorso, affidato a due motivi, denunciava violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., sostanzialmente lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento e la pretesa insufficienza della motivazione sulla loro esclusione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena non può essere fondato sulla dedotta violazione dell'obbligo di verifica ex art. 129 cod. proc. pen., poiché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per i casi di violazione di legge tassativamente previsti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la norma sulle cause di proscioglimento immediato, precisando che nel caso di patteggiamento la dedotta mancata verifica della sua applicabilità non è censurabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma è interpretata come disposizione che limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente previste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; non è quindi consentito dedurre, come vizio autonomo, la mancata verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
  • La presenza o meno, nella motivazione della sentenza applicativa della pena, di un richiamo agli elementi di prova da cui desumere l'esclusione delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non amplia i motivi di ricorso esperibili oltre i limiti legali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di inammissibilità rilevati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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