Cassazione Civile, Sentenza n. 19935/2020 del 23/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di un aiuto di Stato ritenuto incompatibile dalla Commissione europea (Decisione 2003/193/CE) consistente nell'esenzione triennale dalle imposte IRPEG e ILOR prevista da norme nazionali (art.66 comma 14 d.l.331/1993 e art.3 comma 70 legge 549/1995) per l'esercizio d'imposta 1997. L'Agenzia ha quantificato imposte e interessi da recuperare nei confronti della società (Iride/IREN). La società ha contestato sostenendo che il vantaggio fiscale era stato retrocesso al socio pubblico (Comune di Torino, azionista di maggioranza) tramite distribuzione di dividendi e che, perciò, il soggetto destinatario dell'azione di recupero dovesse essere l'ente pubblico; ha anche chiesto, subordinatamente, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'azione di recupero deve essere esperita nei confronti della società che ha effettivamente beneficiato dell'esenzione fiscale e che la distribuzione di utili al socio pubblico non equivale alla restituzione del vantaggio fiscale allo Stato o all'ente pubblico. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
Principio di proibizione degli aiuti di Stato e obbligo di recupero degli aiuti incompatibili: la Corte richiama il quadro generale che giustifica l'obbligo di recupero degli aiuti dichiarati incompatibili.
Regolamento CE n.659/1999 del Consiglio, artt. 7 e 14
Disciplina procedurale sul ripristino dello status quo ante e sulle modalità di recupero; la corte valuta la richiesta di applicare il principio ma ritiene infondata la deduzione secondo cui il trasferimento di dividendi corrisponda a restituzione dell'aiuto.
Decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Dichiarazione di incompatibilità dell'esenzione fiscale oggetto di causa; costituisce il presupposto per l'obbligo di recupero delle imposte non versate.
Decreto-legge n.331/1993, art.66 comma 14 (conv. legge n.427/1993)
Norma nazionale che aveva previsto l'esenzione contestata; la sua applicazione originaria ha generato l'aiuto di Stato poi dichiarato incompatibile.
Legge n.549/1995, art.3 comma 70
Ulteriore norma nazionale che aveva previsto l'esenzione impugnata e dichiarata costituita da aiuto di Stato.
Decreto-legge n.10/2007, art.1 (conv. Legge n.46/2007)
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere/dovere di procedere al recupero forzoso mediante ingiunzione degli aiuti dichiarati incompatibili anche nei confronti delle società a partecipazione pubblica (in house). La Corte lo richiama per confermare l'obbligo di recupero nei confronti della società beneficiaria.
Decreto-legge n.185/2008, art.24 (conv. Legge n.2/2009)
Richiamato dalla ricorrente in relazione al ripristino dello status quo ante; la Corte non ha ritenuto applicabile la tesi che vedrebbe nel pagamento di dividendi una restituzione dell'aiuto.
Codice di procedura civile, art.360 primo comma n.3 (motivi di cassazione)
Forma di censura utilizzata in ricorso per violazione del diritto dell'Unione e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Norma processuale tributaria richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e ai relativi motivi; usata nelle censure di nullità/contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- L'azione di recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile deve essere promossa nei confronti del soggetto economico che ha effettivamente beneficiato dell'agevolazione (la società beneficiaria), anche se è partecipata da enti pubblici.
- La distribuzione di dividendi al socio pubblico non costituisce di per sé la restituzione del vantaggio fiscale allo Stato o all'ente pubblico: manca una correlazione giuridica automatica tra esenzione fiscale illegittima e successiva distribuzione di utili.
- La qualifica di società 'in house' o la partecipazione pubblica totalitaria non impedisce l'obbligo di recupero degli aiuti incompatibili quando la società operi in un mercato concorrenziale.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE non è automatica; è manifestamente infondata se la questione non presenta rilevanza giuridica o è già pacificamente decisa dalla giurisprudenza.
- In casi simili, chi sostiene che l'aiuto sia stato "restituito" al settore pubblico tramite operazioni societarie (es. dividendi) ha l'onere di dimostrare un nesso giuridico e causale che traducano quella operazione in una effettiva restituzione dell'agevolazione allo Stato/tesoro pubblico.
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