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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19938/2020 del 23/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato "inammissibile perché tardiva" l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo. Il ricorrente deduceva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (notificato il 22/05/2013 alla residenza di Maria Angelucci) perché, a suo dire, la quota di Angelucci era stata ceduta a Di Blasio il 10/11/2012 e quindi Angelucci non era più legittimata a ricevere la notifica; per tale motivo l'opposizione non poteva considerarsi tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio in ordine al fatto decisivo richiesto dalla giurisprudenza: non è sufficiente dimostrare una irregolarità della notificazione, ma occorre provare che tale irregolarità abbia impedito la tempestiva conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto e quindi la proposizione dell'opposizione nei termini. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 20850/2018) e ha concluso per il rigetto; ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.700 oltre oneri, e ha dato atto dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    La Corte ricorda che, ai fini dell'ammissibilità di un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento di una irregolarità formale della notificazione: l'opponente deve dimostrare che a causa di tale irregolarità non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e quindi non ha potuto proporre opposizione nei termini.

  • art. 641 c.p.c. (richiamato nei fatti)

    Riferimento al termine per opporre il decreto ingiuntivo disciplinato dal primo comma dell'art. 641 c.p.c.; la vicenda aveva riguardato il mancato rispetto di tale termine a causa di presunta nullità della notificazione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. civ., sent. n. 20850/2018

    Precedente richiamato per il principio secondo cui l'irregolarità della notificazione non basta a rendere tempestiva un'opposizione tardiva; l'opponente ha l'onere di provare che l'irregolarità gli ha impedito di venire tempestivamente a conoscenza del decreto.

Massime di principio

  • In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la mera contestazione formale della notifica non è sufficiente: l'opponente deve dimostrare che la notifica irregolare gli ha effettivamente impedito la tempestiva conoscenza del decreto.
  • L'onere della prova circa la mancata tempestiva conoscenza del decreto grava sull'opponente che invoca la nullità o irregolarità della notifica per giustificare il tardivo esercizio dell'opposizione.
  • Eventuali cessioni di quote societarie o cambiamenti nella compagine non annullano automaticamente le notifiche dirette alla società o ai suoi soci: va valutato se, concretamente, la notifica non abbia comunque raggiunto chi doveva riceverla o se l'opponente sia comunque venuto tempestivamente a conoscenza del provvedimento.
  • Il giudice d'appello che dichiara l'inammissibilità per tardività deve motivare anche in ordine alla prova (o alla sua mancanza) della conoscenza tempestiva; in sede di cassazione la verifica riguarda in particolare la corretta applicazione del principio relativo all'onere probatorio.
  • Chi intende sottrarsi agli effetti della notificazione irregolare deve documentare con chiari elementi temporali quando è venuto a conoscenza del decreto e perché la notifica irregolare ne ha impedito la tempestiva conoscenza.

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