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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19934/2020 del 23/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di recupero notificato il 30/04/2009 per presunto aiuto di Stato (Decisione CE 2003/193/CE) relativo all'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (anno 1998) per attività diverse dalla produzione di energia (illuminazione pubblica, semafori, impianti comunali). La ricorrente contestava: 1) la possibilità di sindacare la Decisione della Commissione in relazione alla concreta idoneità a falsare la concorrenza (settori non aperti alla concorrenza); 2) la correttezza del calcolo degli interessi (applicazione retroattiva del Regolamento CE 794/2004 e modalità di ricalcolo quinquennale vs annuale); 3) l'efficacia del condono tombale (art.9 L.289/2002) come causa ostativa al recupero; 4) altre questioni di legittimità costituzionale e procedure processuali relative all'ammissibilità di censure in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi, confermando che: l'Agenzia delle Entrate era obbligata a procedere al recupero in esecuzione della Decisione CE 2003/193/CE; il giudice nazionale non può riesaminare la valutazione della Commissione circa la idoneità dell'aiuto a falsare la concorrenza; la norma nazionale che rinvia al Regolamento CE 794/2004 per il calcolo degli interessi (art.24 comma 4 d.l. 185/2008) è conforme al diritto comunitario secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia; il condono tombale non impedisce il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il quarto motivo: ha ritenuto ammissibile e fondato che il ricalcolo degli interessi dovesse avvenire con cadenza annuale (per effetto della modifica introdotta dal Regolamento CE n.271/2008 all'art.11) anziché quinquennale, dato che la notificazione dell'avviso di recupero è avvenuta il 30/04/2009. Per tale motivo la sentenza impugnata è cassata limitatamente a quel punto e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione per il ricalcolo degli interessi e per la liquidazione delle spese di giudizio; per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • Decisione della Commissione Europea 2003/193/CE

    Decisione del 5 giugno 2002 n.2003/193/CE

    Dichiara incompatibili con il mercato comune le esenzioni fiscali triennali previste per società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria; vincola lo Stato membro all'obbligo di recupero. Il giudice nazionale non può riesaminare la valutazione della Commissione sulla idoneità dell'aiuto a falsare la concorrenza.

  • Legge 28 dicembre 1995, n.549

    Norma nazionale che prevedeva l'esenzione fiscale contestata; qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato incompatibile e quindi causa del recupero obbligatorio.

  • Decreto legge 30 agosto 1993, n.331, conv. L. 29/10/1993 n.427

    Ulteriore norma nazionale richiamata nella Decisione CE come fonte dell'esenzione ritenuta aiuto di Stato.

  • D.l. 29 novembre 2008, n.185 (conv. L. 2/2009)

    Norma nazionale che dispone l'attuazione della Decisione CE 2003/193/CE e rinvia al capo V del Regolamento CE n.794/2004 per il calcolo degli interessi; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio e la sua applicazione anche a decisioni notificate anteriormente al regolamento, conformemente alla giurisprudenza comunitaria.

  • Regolamento CE n.794/2004 della Commissione

    Contiene le modalità di calcolo degli interessi per il recupero degli aiuti. La Cassazione ha ammesso l'applicazione dei criteri richiamati dall'art.24 d.l.185/2008; inoltre ha ritenuto applicabile la versione dell'art.11 modificata dal Regolamento CE n.271/2008 per il ricalcolo annuale degli interessi.

  • Regolamento CE n.271/2008

    modifica art.11 par.3 del Regolamento n.794/2004

    Ha ridotto la cadenza del ricalcolo degli interessi da cinque anni a uno; la Corte ha stabilito che, in relazione al caso con notifica del 30/04/2009, il ricalcolo doveva essere annuale.

  • Regolamento CE n.659/1999

    art.1 lett. b) punti (i) e (v)

    Definizioni e regime degli aiuti di Stato; la Corte e il Tribunale U.E. hanno escluso che l'esenzione italiana fosse un "aiuto già esistente" secondo tali voci, rigettando l'eccezione della ricorrente.

  • Tribunale dell'Unione Europea - sentenza causa T-297/02

    Ha rigettato i ricorsi avverso la Decisione 2003/193/CE, confermando la qualificazione dell'esenzione come aiuto di Stato e la legittimità dell'ordine di recupero.

  • Corte di Giustizia UE - sentenza C-319/09P

    sentenza 11 dicembre 2011

    Ha respinto i gravami contro la sentenza del Tribunale UE, rafforzando l'impossibilità per i giudici nazionali di rimettere in discussione le valutazioni comunitarie già compiute.

  • Corte di Giustizia UE - sentenza C-89/14

    sentenza 3 settembre 2015

    Ha affermato che gli artt.11 e 13 del Regolamento 794/2004 non ostano a una norma nazionale che, per il calcolo degli interessi, rinvia al Regolamento medesimo anche con riguardo a decisioni notificate anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento; legittima quindi l'applicazione delle modalità di calcolo richiamate dall'art.24 d.l.185/2008.

  • Legge 23 ottobre 2001 n.289

    La definizione automatica prevista dall'art.9 può incidere sulle pretese fiscali ordinarie ma non impedisce il recupero nazionale di somme determinate in esecuzione di una Decisione CE che dichiari un'aiuto incompatibile; prevale il diritto comunitario.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n.546

    Regola l'ammissibilità di nuove domande in appello: la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla determinazione e ricalcolo degli interessi fossero specificazioni della contestazione originaria e quindi ammissibili.

  • Codice di procedura civile

    art.360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma di rito utilizzata per inquadrare i motivi di impugnazione (falsa applicazione, omessa motivazione, ecc.); la Corte ha valutato i motivi alla luce dei parametri indicati dall'art.360.

Massime di principio

  • Se la Commissione UE ha dichiarato una misura nazionale aiuto di Stato incompatibile, lo Stato membro è obbligato al recupero e il giudice nazionale non può riesaminare la valutazione comunitaria sulla idoneità dell'aiuto a falsare la concorrenza.
  • L'amministrazione finanziaria, ai fini dell'atto di recupero, deve provare solo che il destinatario rientra nella categoria indicata dalla decisione (es. società per azioni costituite ai sensi di norma specifica) e che ha effettivamente fruito dell'esenzione; incombe al contribuente dimostrare eventuali esenzioni o applicabilità della regola "de minimis".
  • La normativa nazionale che rinvia alle regole comunitarie per il calcolo degli interessi può essere applicata anche a decisioni notificate anteriormente al regolamento comunitario, se ciò è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; occorre però applicare la versione regolamentare vigente al momento del ricalcolo ove il rinvio sia "formale/mobilе".
  • Se tra la messa a disposizione dell'aiuto e il recupero è trascorso oltre un anno, il ricalcolo degli interessi va effettuato con la periodicità prevista dalla versione regolamentare applicabile (nel caso concreto: ricalcolo annuale a seguito di modifica da Reg. 271/2008).
  • L'adesione a un condono fiscale non impedisce il recupero di somme che lo Stato deve recuperare per effetto di una Decisione UE che dichiara illegittimo un aiuto di Stato: il diritto comunitario prevale.
  • Le questioni processuali relative all'ammissibilità di deduzioni in grado di appello vanno valutate concretamente: specificazioni e questioni subordinate alla contestazione originaria possono essere ammesse in appello e decise sul merito.

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