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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19945/2020 del 23/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione del Ministero avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto l'equo indennizzo per eccessiva durata di una procedura fallimentare. Il Ministero denunciava: 1) violazione dell'art.101 c.p.c. e nullità per estensione della domanda oltre la data originaria di proposizione (2012) fino al momento della decisione (2017), configurando una nuova domanda; 2) violazione degli artt.2 e 4 legge 89/2001 per mancata valutazione delle ragioni della pendenza successiva al 2012 e delle novità normative introdotte nel 2012; 3) omesso esame di fatto rilevante circa la complessità della procedura (che avrebbe giustificato fissare il termine ragionevole in 7 anni invece che 6); 4) omesso esame di fatto circa l'ammontare dei crediti e il grado di soddisfazione dei lavoratori (surrogazione INPS).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto legittima l'estensione del petitum fino alla decisione trattandosi di emendatio libelli quando la procedura presupposto era ancora pendente e il pregiudizio già esistente al momento della proposizione. Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio. Quanto alla nuova disciplina del 2012 e agli orientamenti costituzionali, la Corte ha richiamato la sentenza n.88/2018 della Corte Costituzionale che ha rimosso l'ostacolo all'introduzione della domanda in corso di causa. Sul punto relativo alla durata ragionevole la Corte d'appello ha motivatamente fissato il termine in 6 anni (soluzione non censurabile in cassazione). L'ultimo motivo è stato dichiarato generico perché il Ministero non ha riportato in cassazione il contenuto degli atti in cui aveva dedotto la questione. Condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio di legittimità pari a €4.200,00 oltre accessori e rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Richiamato dal Ministero per asserita violazione del contraddittorio; la Corte afferma che l'ampliamento del petitum, quando la causa presupposta è ancora pendente e la causa petendi non cambia, non configura nuova domanda e non offende l'art.101.

  • art. 360, n. 4 cod. proc. civ.

    Invocato dal Ministero per nullità derivante da presunta violazione dell'art.101; la Cassazione ha ritenuto infondato il vizio.

  • art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatto decisivo (complessità della procedura, ammontare dei crediti); la Corte ha ritenuto i rilievi esaminati o, se non adeguatamente dedotti in giudizio, generici e inammissibili.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (equo indennizzo)

    Norma di riferimento per la materia; la Corte ha ritenuto che l'indennizzo possa essere esteso fino alla data della decisione quando il procedimento presupposto è ancora pendente e il pregiudizio si sia verificato già alla data di proposizione.

  • Cass. sez. 2, n. 1521/2019

    Citata per sostenere che l'ampliamento del petitum, in casi analoghi, non configura nuova domanda ma emendatio libelli.

  • Cass. sez. 2, n. 23982/2017

    Richiamata per il principio secondo cui, una volta accertato il superamento della durata ragionevole, non è necessario indagare ulteriormente sulle ragioni dell'ulteriore protrazione quando il limite massimo è superato.

  • Cass. sez. 1, n. 8468/2012

    Richiamata in tema di criteri per la determinazione della durata ragionevole; la Corte d'appello ha collocato la durata nel valore intermedio (6 anni) tra i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 88/2018

    Importante perché ha eliminato la norma che vietava l'introduzione del procedimento di indennizzo prima della definizione del procedimento presupposto, rimuovendo così un ostacolo normativo all'estensione del petitum in corso di causa.

Massime di principio

  • L'ampliamento del periodo per cui si chiede l'equo indennizzo non costituisce nuova domanda se la causa petendi resta la stessa e la procedura presupposto è ancora pendente: si configura emendatio libelli e non viola l'art.101 c.p.c.
  • Se il superamento della durata ragionevole è accertato entro i limiti massimi fissati dalla giurisprudenza, il giudice non è obbligato a valutare le cause della ulteriore protrazione per riconoscere l'indennizzo.
  • Le modifiche normative sopravvenute possono non precludere l'estensione della domanda già proposta, soprattutto se la Corte costituzionale ha rimosso precedenti divieti procedurali.
  • In cassazione le doglianze su fatti decisivi richiedono che la parte abbia fatto emergere e documentato in modo specifico tali questioni nel merito; argomentazioni generiche o non riportate negli atti di merito sono inammissibili.
  • La valutazione della durata 'ragionevole' resta rimessa al giudice di merito sulla base dei parametri giurisprudenziali; la cassazione controlla l'adeguata motivazione ma non sostituisce il giudizio sulla discrezionalità tecnica del merito.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità; è utile quantificare e documentare le richieste per limitare il rischio di condanne economiche.

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