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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19916/2020 del 23/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava per l'anno 2004 una indebita deduzione di costi e maggiori ricavi non dichiarati per €78.902, determinando maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA) e sanzioni; avendo Rivaplast base partecipativa ristretta, l'Ufficio notificò avvisi anche ai soci attribuendo loro la percezione di utili extracontabili. In primo grado la CTP annullò parzialmente l'avviso alla società e integralmente quelli ai soci; la CTR confermò (sentenza n.151/2011). L'Agenzia propose ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni tra cui carenza e contraddittorietà della motivazione, ultrapetizione e omissione di specifici esami di fatto e diritto (in particolare l'indicazione del fondamento dell'accertamento ai sensi dell'art.39 DPR 600/73 e la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base partecipativa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati (in particolare sui profili relativi alla motivazione), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale n.151/2011 e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della CTR generica, in parte incomprensibile e carente nell'esame delle questioni essenziali (es.: l'indicazione dell'art.39 comma 1 nell'atto impositivo e la presunzione di distribuzione degli utili in società a base ristretta). Ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.36

    Richiamato in relazione al dovere del giudice tributario di fornire motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato i principi di motivazione di cui all'art.36 fornendo argomentazione generica e incomprensibile

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.7

    Richiamato nei motivi relativi a eventuale ultrapetizione e limiti del thema decidendum; la Corte ha censurato la CTR per aver deciso su profili non chiaramente argomentati

  • codice di procedura civile, art.360 (previgente art.360 primo comma nn.3-5)

    Norma invocata come criterio di ammissibilità dei motivi in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto fondati i vizi di motivazione denunciati ai sensi dell'art.360

  • DPR 29 settembre 1973 n.600, art.39 (commi 1 e 2)

    L'atto impositivo deve indicare il presupposto normativo dell'accertamento (accertamento analitico-induttivo ex art.39 comma 1 o altro). La Corte ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente considerato l'espressa indicazione dell'atto secondo l'art.39 comma 1 e non ha motivato in modo comprensibile sui metodi di ricostruzione dei ricavi

  • DPR 29 settembre 1973 n.600, art.42

    Richiamato in relazione ai criteri di deduzione e prova fiscale; la CTR è stata censurata per non aver valutato compiutamente la fondatezza delle presunzioni contabili

  • DPR 26 ottobre 1972 n.633, art.54

    Invocato rispetto agli obblighi IVA e alla motivazione dell'avviso di rettifica; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non abbia affrontato adeguatamente le specifiche contestazioni fiscali

  • codice civile, artt.2727-2729

    Norme sulla prova e sulle presunzioni civili richiamate nei motivi; i ricorrenti lamentavano errata applicazione, ma la Corte ha deciso l'annullamento per motivazione deficitaria più che per specifica interpretazione di queste norme

  • codice di procedura civile, art.112

    Ricordato in relazione ai limiti dell'indagine del giudice d'ufficio e alla funzione di motivazione; la sentenza impugnata è stata ritenuta carente sotto il profilo motivazionale

  • codice di procedura civile, art.329

    Citate dai ricorrenti in relazione a vizi procedurali; la Corte si è concentrata però sulla insufficienza motivazionale della decisione impugnata

  • codice civile, art.2909

    Norma richiamata nella doglianza processuale; dal testo della decisione emerge che la critica principale riguarda la motivazione e l'omesso esame delle questioni rilevanti

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria priva di motivazione chiara, comprensibile e congruamente collegata alle circostanze di fatto e alle doglianze delle parti può essere cassata per vizio di motivazione.
  • L'avviso di accertamento deve indicare il fondamento giuridico e la tecnica di determinazione (ad esempio se si tratta di accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art.39 DPR 600/73 comma 1); il giudice deve valutare e spiegare compiutamente tale aspetto.
  • Se l'atto impositivo si basa su presunzioni multiple o su argomentazioni apparentemente contraddittorie, il giudice deve analizzare le singole presunzioni e la loro compatibilità; una valutazione generica è insufficiente.
  • Per le società a ristretta base partecipativa con soci legati da vincoli familiari esiste una presunzione giurisprudenziale consolidata di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, che il giudice deve valutare esplicitamente quando rilevante.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a enunciare princìpi generali: deve rispondere alle argomentazioni specifiche delle parti e motivare il rifiuto o l'accoglimento delle stesse; in difetto la decisione è suscettibile di cassazione e rinvio.

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