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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13780/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esecutato)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi, ottenendo dal Tribunale il rigetto dell'opposizione. In cassazione ha articolato quattro motivi principali: (1) ha denunciato la violazione degli artt. 83, 102 e 158 c.p.c. sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto concedere a uno dei controricorrenti un termine per sanare il difetto di procura, poiché la nullità della costituzione sarebbe stata ormai insanabile; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 2495 c.c., assumendo che gli ex soci della società estinta non avessero titolo a succedere nei rapporti attivi della società, sia per la nullità della costituzione di uno di essi, sia perché non sarebbe stata provata la riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione; (3) ha lamentato la violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo che la nullità della costituzione di un controricorrente avesse inciso sulla necessaria partecipazione delle parti; (4) ha censurato la decisione di merito per violazione degli artt. 221, 222 e 225 c.p.c. in tema di querela di falso, sostenendo che il Collegio avesse rigettato la querela senza verificare ritualmente la rilevanza del documento e senza interpellare la parte che lo aveva prodotto; (5) ha infine dedotto la violazione dell'art. 282 c.p.c., contestando la dichiarazione di provvisoria esecutività della sentenza che aveva rigettato l'opposizione. La Corte però non è entrata nel merito dei motivi, rilevando d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: nell'opposizione agli atti esecutivi proposta nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato era litisconsorte necessario, ma non era stato parte del giudizio di merito e non risultava neppure destinatario della notifica del ricorso per cassazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, affinché decida nuovamente sull'opposizione nel contraddittorio con il litisconsorte pretermesso, con rinvio anche per le spese della fase di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo preliminare di carenza di contraddittorio con un litisconsorte necessario, rilevabile d'ufficio, poiché nell'opposizione agli atti esecutivi proposta in una procedura di espropriazione presso terzi il terzo pignorato doveva partecipare al giudizio ma non era stato evocato in primo grado e neppure notificato in cassazione. Per questo motivo la sentenza del Tribunale di Pesaro è stata cassata e la causa è stata rinviata allo stesso Tribunale, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sull'opposizione nel rispetto del contraddittorio. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sanatoria del difetto di procura.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato sia per censurare la pretesa sanatoria della procura sia per dedurre il difetto di integrazione del contraddittorio; la Corte valorizza la necessità del litisconsorzio nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi in espropriazione presso terzi.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità asseritamente insanabile della costituzione della parte.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per contestare la legittimazione successoria degli ex soci nei rapporti attivi della società estinta.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza a seguito della pretesa venuta meno del contraddittorio.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso e verifica della rilevanza del documento.

  • art. 222 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso e del procedimento di verifica del documento impugnato.

  • art. 225 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso e interlocuzione sulla rilevanza del documento.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato per contestare la provvisoria esecutività della sentenza di rigetto dell'opposizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Usato come parametro di legittimità per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato solo indirettamente dal riferimento all'opposizione esecutiva; il testo parla specificamente di opposizione agli atti esecutivi e di espropriazione presso terzi.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato solo indirettamente dal riferimento all'opposizione agli atti esecutivi.

Massime di principio

  • Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario e la sua mancata partecipazione al giudizio integra un vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Se il litisconsorte necessario è stato pretermesso nel giudizio di merito e non riceve neppure la notifica del ricorso per cassazione, la Corte deve cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché il contraddittorio sia integrato.
  • Quando è riscontrato un difetto originario di contraddittorio verso un litisconsorte necessario, la Corte non esamina i restanti motivi di ricorso nel merito, essendo necessario prima il rinnovo del giudizio nel corretto contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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