Cassazione Civile, Ordinanza n. 10940/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La lite origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a ICI 2011. La contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento prodromico e, quindi, chiedeva l’annullamento della cartella; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso rilevando il difetto di prova della notifica dell’atto presupposto. In appello, l’ente della riscossione contestava tale decisione producendo documentazione relativa alla notifica dell’avviso di accertamento e deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado. La CTR, però, dichiarava l’appello inammissibile per asserita mancanza di specifici motivi di doglianza, ritenendo le censure meramente ripetitive di quelle di primo grado. Con il ricorso per cassazione l’ente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 342 c.p.c. e dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello conteneva una contestazione specifica della sentenza di primo grado, perché aveva chiaramente indicato la documentazione attestante la notifica dell’avviso presupposto e la conseguente insussistenza dei presupposti per annullare la cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la specificità dei motivi di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., va valutata in concreto e deve ritenersi sussistente quando l’atto consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le parti della decisione impugnate, senza richiedere formule sacramentali o la puntuale indicazione delle norme violate. Ha inoltre rilevato che, nel processo tributario, è consentita la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, nei limiti temporali previsti dal medesimo decreto. Poiché dall’appello risultava che l’ente aveva dedotto la regolare notifica dell’avviso di accertamento e prodotto la relativa relata, la CTR ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame senza esaminare il contenuto effettivo delle censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla decisione di appello dichiarata inammissibile
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel ricorso per cassazione
la specificità dei motivi di appello va verificata in concreto; non servono formule formalistiche, purché siano individuabili le ragioni del gravame e le statuizioni censurate
richiamato quale parametro della specificità dell’appello nel processo tributario
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
in appello nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti
il richiamo alle norme del primo grado comporta l’applicazione dei termini e delle formalità previste per tale fase
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la produzione documentale in appello deve avvenire entro il termine previsto, ritenuto perentorio
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per le formalità da osservare nella produzione documentale
nel processo tributario i limiti alle nuove produzioni documentali in appello sono più ampi rispetto al processo civile ordinario
Massime di principio
- La specificità dei motivi di appello non richiede una formulazione sacramentale né l’indicazione espressa delle norme asseritamente violate: è sufficiente che l’atto consenta di identificare con certezza le parti della decisione censurate e le ragioni della critica, in modo da non pregiudicare il contraddittorio.
- La valutazione della specificità dell’appello deve essere compiuta alla luce della motivazione di primo grado: la critica è specifica se si confronta con le effettive rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché nel rispetto dei termini e delle forme previste dal d.lgs. n. 546/1992; il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione senza esaminare i documenti effettivamente prodotti e rilevanti per le censure proposte.
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