Cassazione Civile, Ordinanza n. 28961/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società concessionaria di aree demaniali marittime nel territorio laziale ha impugnato un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni relativo all'anno 2014, emesso dalla Regione per l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 6 della L.R. Lazio n. 2/2013, sostenendo che la CTR aveva ignorato i limiti costituzionali e legislativi del federalismo fiscale e della ripartizione di competenze, in particolare l'asserita estraneità alla competenza regionale di aree demaniali portuali di preminente interesse statale, chiedendo anche la rimessione della questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 della legge regionale per contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. e con l'art. 8 d.lgs. n. 68/2011 e la legge delega n. 42/2009; con il secondo ha dedotto che l'imposta non sarebbe applicabile alle concessioni su beni demaniali gestiti dalle Autorità Portuali e che sarebbe inoltre leso il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., poiché la determinazione del tributo dipenderebbe da un'autorità amministrativa. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi perché connessi.
La decisione
La Corte ha ricostruito l'evoluzione normativa del tributo: dall'imposta regionale sulle concessioni statali prevista dalla l. n. 281/1970, alla disciplina sui canoni demaniali marittimi del d.l. n. 400/1993, alla delega sul federalismo fiscale della l. n. 42/2009, fino alla trasformazione dell'imposta in tributo proprio regionale operata dall'art. 8 d.lgs. n. 68/2011 e alla L.R. Lazio n. 2/2013, che l'ha istituita dal 1° gennaio 2014, includendo espressamente le concessioni rilasciate e gestite dalle autorità portuali. Ha ritenuto che la disciplina regionale sia coerente con la cornice costituzionale e legislativa, non violi gli artt. 117, 119 e 23 Cost. e non contrasti con la legge delega, poiché il tributo è già territorialmente correlato, inerente a materia di competenza concorrente in tema di porti e aeroporti civili, e la quantificazione della base imponibile ad opera dell'autorità portuale avviene entro criteri predeterminati, nel rispetto della riserva di legge relativa. Ha inoltre affermato che il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso del bene demaniale assentiti, indipendentemente dall'autorità che rilascia la concessione, sicché la natura statuale della concessione non esclude la debenza del tributo regionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo come tributo proprio regionale e ne estende l'applicazione anche alle concessioni rilasciate e gestite dalle autorità portuali
Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri
trasforma l'imposta regionale sulle concessioni statali in tributo proprio regionale, consentendo alla regione di mantenerla o sopprimerla
imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione
individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi e la base imponibile del tributo regionale originario
determinava l'ammontare dell'imposta commisurandolo all'importo della concessione
d.l. n. 400/1993, art. 1, lett. d)
ricomprende tra le concessioni demaniali marittime quelle per attività di gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive
disciplina i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
regola le modalità di aggiornamento annuale dei canoni
d.l. n. 400/1993, art. 7, comma 1
consente agli enti portuali di adottare criteri diversi per le concessioni nel proprio ambito territoriale, purché non inferiori ai canoni risultanti dal decreto
L. n. 42/2009, art. 2, comma 2, lett. p)
tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
il tributo regionale è coerente con il criterio della continenza e con la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa
prevede tributi propri regionali, distinti dai tributi propri derivati e dalle addizionali, in relazione a presupposti non assoggettati a imposizione erariale
art. 117, comma 3, Cost.
porti ed aeroporti civili
attribuisce alla legislazione concorrente la materia dei porti e aeroporti civili, entro cui si colloca la disciplina regionale considerata
art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.
ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali
richiama l'ambito riservato allo Stato per i profili organizzativi degli enti pubblici nazionali, distinto dalla competenza concorrente sui porti
art. 119 Cost.
costituisce il parametro costituzionale del federalismo fiscale attuato dalla legge delega e dal d.lgs. n. 68/2011
art. 23 Cost.
riserva di legge, relativa
la determinazione della base imponibile da parte dell'autorità portuale è ammessa se avviene entro criteri predeterminati dalla legge
art. 53 Cost.
richiamato come parametro di conformità del tributo ai principi di capacità contributiva e sistema impositivo
Massime di principio
- L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, una volta trasformata in tributo proprio regionale dal legislatore statale, può essere mantenuta dalla regione con legge regionale, purché la disciplina resti coerente con la cornice costituzionale e con i principi della delega sul federalismo fiscale.
- Il presupposto del tributo è l'occupazione e l'uso del bene demaniale assentiti, non la natura dell'autorità che rilascia la concessione: la debenza dell'imposta non è esclusa dal fatto che la concessione sia rilasciata o gestita da un'autorità portuale.
- La materia dei porti e aeroporti civili rientra nella legislazione concorrente regionale; la disciplina statale deve dettare i principi fondamentali, ma ciò non esclude l'intervento regionale su profili tributari e amministrativi coerenti con tali principi.
- La riserva di legge in materia tributaria è rispettata quando la legge determina presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota, potendo alla fonte secondaria essere demandata solo la concreta quantificazione entro criteri predeterminati.
- Nel giudizio di legittimità di tributi regionali, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata se la disciplina impugnata rientra nella competenza regionale concorrente e conserva una ragionevole correlazione territoriale tra prelievo e funzione esercitata sul territorio.
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