Cassazione Penale, Ordinanza n. 06004/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità del riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche già riconosciute e l'aggravante contestata, oltre che la recidiva, e lamentando la mancata prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione in fatto esente da illogicità, esplicitando le ragioni del corretto riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, ricordando che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione sull'equivalenza era sufficiente perché ancorata all'adeguatezza della pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della recidiva contestata nel giudizio di merito.
Norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata in appello.
Aggravante del furto relativa all'esposizione della cosa alla pubblica fede, ritenuta correttamente riconosciuta dal giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione, nei limiti del controllo sulla coerenza logica della motivazione con massime di esperienza e altre affermazioni della sentenza.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Citate le condizioni del vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, escluse nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla circostanza aggravante contestata e al giudizio sulla sua sussistenza.
Norma implicata nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, pur non espressamente indicata nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se la motivazione della sentenza presenti un effettivo contrasto logico interno o con massime di esperienza; non è sufficiente la mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti.
- L'aggravante del furto relativa all'esposizione della cosa alla pubblica fede può essere ritenuta con motivazione in fatto che dia conto delle ragioni della sussistenza della circostanza, senza che ciò integri di per sé un vizio denunciabile in cassazione se il ragionamento è coerente e non illogico.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale tipica del merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità, essendo sufficiente una motivazione che colleghi l'equivalenza all'adeguatezza della pena in concreto.
- La recidiva e le circostanze attenuanti generiche possono essere oggetto di giudizio di equivalenza rimesso al merito; il controllo di legittimità resta limitato alla tenuta logica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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