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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda della lavoratrice per il pagamento di retribuzioni relative ad alcuni mesi del 2009, oltre alla tredicesima e al TFR. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società datrice al pagamento, ritenendo che, per i mesi contestati, la lavoratrice avesse dedotto l'inesatto adempimento e che il datore non avesse fornito prova del pagamento, in assenza di quietanza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla valutazione della prova e vizio di motivazione, lamentando l'erroneità della ricostruzione del compendio probatorio in ordine alle spettanze retributive; con il secondo ha reiterato la censura di violazione delle norme sulla valutazione della prova e di contraddittoria motivazione, questa volta quanto alla quantificazione delle somme dovute. La ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del merito della controversia, sia sulla debenza sia sull'ammontare dei crediti di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo promiscuo, cumulando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza consentire di distinguerne chiaramente i profili, con conseguente impossibilità di operare la necessaria sussunzione delle doglianze. Inoltre ha osservato che le censure, sotto la veste formale dell'art. 360 c.p.c., tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità dopo la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, che non era stato adeguatamente individuato nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge e di vizio motivazionale non può essere formulata in modo promiscuo; il n. 5 consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una nuova valutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione, fuori dall'omesso esame di un fatto decisivo, resta limitato al minimo costituzionale del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile rilevano come nullità della sentenza per carenza del requisito di validità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo in cui esso sia stato discusso nel processo.

  • art. 369 c.p.c.

    La specifica indicazione del fatto storico decisivo e del relativo supporto processuale è necessaria a pena di inammissibilità della censura.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo non distinguibile censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, quando la struttura dell'argomentazione non consenta di separare le due doglianze.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Per dedurre validamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato probatorio da cui emerge, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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