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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47000/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 30,467 g di eroina suddivisa in 291 dosi, con contestazione dei seguenti punti: (1) esclusione dell'ipotesi attenuata di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo un inserimento occasionale e non organizzato; (2) mancata applicazione delle attenuanti (art. 62, comma 4 e art. 62-bis c.p.) per il comportamento processuale collaborante; (3) ordina di espulsione senza valutare la circostanza che il ricorrente era giunto come richiedente asilo, aveva ottenuto protezione umanitaria e aveva un ricorso pendente per il rinnovo del permesso di soggiorno e per la "protezione speciale".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi non contestassero in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata. Sulla sostanza, ha condiviso le valutazioni della Corte di appello che avevano escluso la lieve entità in considerazione del numero di dosi ricavabili (291) e delle modalità di trasporto indicanti inserimento in contesto organizzato; ha respinto l'attenuante per speciale tenuità del lucro, rilevando l'entità della droga e della somma di denaro; ha escluso l'applicabilità di attenuanti generiche e ha valutato il comportamento processuale come non sufficientemente collaborante. Quanto all'espulsione, ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale attuale, attesa l'entrata irregolare nel 2015, l'assenza di attività lecita e il sostentamento presumibilmente derivante dallo spaccio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La circostanza attenuante della lieve entità può essere riconosciuta solo se sussiste una minima offensività della condotta valutabile in base al dato qualitativo e quantitativo e ad altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). La presenza di numerose dosi e indici di organizzazione esclude la minima offensività.

  • Codice Penale, art. 62, comma 4

    La norma sulle circostanze attenuanti richiede elementi concreti come la speciale tenuità del profitto o fattori personali/oggettivi rilevanti; la Corte ha ritenuto che la somma di denaro e il numero di dosi escludessero tale tenuità.

  • Codice Penale, art. 62-bis

    Collegata al trattamento delle attenuanti e alla valutazione della cooperazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto il comportamento processuale del ricorrente non sufficientemente collaborante per affermare l'ammissibilità dell'attenuante.

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri per la determinazione delle circostanze e delle attenuanti generiche; la Corte ha valutato i parametri di cui all'art. 133 e ha escluso la loro applicazione favorevole al ricorrente in ragione della gravità e modalità del fatto.

  • D.P.R. 309/1990, art. 86

    Richiamato in relazione alla valutazione della pericolosità sociale e alla legittimità dell'ordine di espulsione; la Corte ha ritenuto sussistente pericolosità attuale per i motivi indicati (entrata irregolare, assenza di attività lecita, sostentamento dallo spaccio).

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della lieve entità (art. 73, co. 5 DPR 309/90) si riconosce solo se la condotta ha minima offensività: quantità di stupefacente consistente, elevato numero di dosi e modalità di confezionamento/trasporto indicanti una destinazione ad una vasta platea di consumatori escludono l'attenuante.
  • Per ottenere attenuanti legate al profitto o alla tenuità del profitto occorre dimostrare concretamente che il profitto era di speciale tenuità; la presenza di somme di denaro e di dosi numerose rende difficile tale riconoscimento.
  • Il comportamento processuale 'collaborante' va provato con elementi concreti (effettiva collaborazione nell'individuazione dei canali/fornitori, dichiarazioni utili); la mera presenza di qualche forma di collaborazione formale può non essere sufficiente a ridurre la pena.
  • L'ordine di espulsione può essere disposto anche se l'interessato ha domande o ricorsi amministrativi/prefettizi pendenti, quando la valutazione giudiziaria riscontri una pericolosità sociale attuale (entrata irregolare, assenza di reddito leciti, attività criminale come fonte principale di sostentamento).
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: i ricorsi generici che ripropongono ragioni già esaminate e motivate dal giudice di merito sono di norma dichiarati inammissibili.
  • Per migliorare le possibilità di successo in ricorso, il difensore deve articolare censure mirate che individuino errori di diritto, contraddizioni logiche o insufficienze probatorie nella motivazione, allegando o richiamando elementi di fatto non considerati correttamente.

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