Cassazione Penale, Sentenza n. 47000/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 30,467 g di eroina suddivisa in 291 dosi, con contestazione dei seguenti punti: (1) esclusione dell'ipotesi attenuata di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo un inserimento occasionale e non organizzato; (2) mancata applicazione delle attenuanti (art. 62, comma 4 e art. 62-bis c.p.) per il comportamento processuale collaborante; (3) ordina di espulsione senza valutare la circostanza che il ricorrente era giunto come richiedente asilo, aveva ottenuto protezione umanitaria e aveva un ricorso pendente per il rinnovo del permesso di soggiorno e per la "protezione speciale".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi non contestassero in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata. Sulla sostanza, ha condiviso le valutazioni della Corte di appello che avevano escluso la lieve entità in considerazione del numero di dosi ricavabili (291) e delle modalità di trasporto indicanti inserimento in contesto organizzato; ha respinto l'attenuante per speciale tenuità del lucro, rilevando l'entità della droga e della somma di denaro; ha escluso l'applicabilità di attenuanti generiche e ha valutato il comportamento processuale come non sufficientemente collaborante. Quanto all'espulsione, ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale attuale, attesa l'entrata irregolare nel 2015, l'assenza di attività lecita e il sostentamento presumibilmente derivante dallo spaccio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La circostanza attenuante della lieve entità può essere riconosciuta solo se sussiste una minima offensività della condotta valutabile in base al dato qualitativo e quantitativo e ad altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). La presenza di numerose dosi e indici di organizzazione esclude la minima offensività.
Codice Penale, art. 62, comma 4
La norma sulle circostanze attenuanti richiede elementi concreti come la speciale tenuità del profitto o fattori personali/oggettivi rilevanti; la Corte ha ritenuto che la somma di denaro e il numero di dosi escludessero tale tenuità.
Collegata al trattamento delle attenuanti e alla valutazione della cooperazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto il comportamento processuale del ricorrente non sufficientemente collaborante per affermare l'ammissibilità dell'attenuante.
Criteri per la determinazione delle circostanze e delle attenuanti generiche; la Corte ha valutato i parametri di cui all'art. 133 e ha escluso la loro applicazione favorevole al ricorrente in ragione della gravità e modalità del fatto.
Richiamato in relazione alla valutazione della pericolosità sociale e alla legittimità dell'ordine di espulsione; la Corte ha ritenuto sussistente pericolosità attuale per i motivi indicati (entrata irregolare, assenza di attività lecita, sostentamento dallo spaccio).
Massime di principio
- La circostanza attenuante della lieve entità (art. 73, co. 5 DPR 309/90) si riconosce solo se la condotta ha minima offensività: quantità di stupefacente consistente, elevato numero di dosi e modalità di confezionamento/trasporto indicanti una destinazione ad una vasta platea di consumatori escludono l'attenuante.
- Per ottenere attenuanti legate al profitto o alla tenuità del profitto occorre dimostrare concretamente che il profitto era di speciale tenuità; la presenza di somme di denaro e di dosi numerose rende difficile tale riconoscimento.
- Il comportamento processuale 'collaborante' va provato con elementi concreti (effettiva collaborazione nell'individuazione dei canali/fornitori, dichiarazioni utili); la mera presenza di qualche forma di collaborazione formale può non essere sufficiente a ridurre la pena.
- L'ordine di espulsione può essere disposto anche se l'interessato ha domande o ricorsi amministrativi/prefettizi pendenti, quando la valutazione giudiziaria riscontri una pericolosità sociale attuale (entrata irregolare, assenza di reddito leciti, attività criminale come fonte principale di sostentamento).
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: i ricorsi generici che ripropongono ragioni già esaminate e motivate dal giudice di merito sono di norma dichiarati inammissibili.
- Per migliorare le possibilità di successo in ricorso, il difensore deve articolare censure mirate che individuino errori di diritto, contraddizioni logiche o insufficienze probatorie nella motivazione, allegando o richiamando elementi di fatto non considerati correttamente.
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