Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, disconoscendo la deducibilità di costi ritenuti non inerenti e antieconomici relativi alla gestione di servizi fatturati da una società terza. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la CTR aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio affermando, in sostanza, che l'esternalizzazione dei servizi rispondeva a esigenze organizzative e che mancava prova della non effettività delle prestazioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al principio di diritto impartito dalla Cassazione e avesse reso una motivazione meramente apparente e apodittica, omettendo di esaminare i profili di commistione tra contribuente e società e l'evidente antieconomicità del rapporto di collaborazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la motivazione della CTR, anche in sede di rinvio, era solo apparente: non dava conto in modo concreto e verificabile del percorso logico seguito, né rispondeva alle specifiche questioni devolute, in particolare quelle relative alla stretta correlazione tra professionista e società e all'antieconomicità dell'operazione contestata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la mancata conformazione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione solo apparente determina nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione deve esporre la motivazione; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.
art. 111 Cost., comma 6
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo effettivo e comprensibile.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia formule generiche o apodittiche che non consentono di comprendere le ragioni concrete della decisione e l'iter logico seguito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non richiede una rivalutazione del merito, ma verifica che il giudice abbia realmente esaminato le questioni decisive e dato risposta puntuale alle censure devolute.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può limitarsi a una motivazione assertiva che eluda le criticità già evidenziate dal giudice rescindente.
- In presenza di contestazioni su antieconomicità e possibile commistione tra contribuente e soggetto terzo, la decisione deve confrontarsi in modo specifico con tali elementi fattuali, non essendo sufficiente richiamare in astratto esigenze organizzative o la mera effettività formale delle prestazioni.
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