Cassazione Penale, Sentenza n. 5225/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Comis era destinatario di provvisoria contestazione per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.: sarebbe stato nominato assessore come controprestazione nell'ambito di un patto politico-mafioso tra il sindaco Naso e esponenti del clan Laudani-Morabito-Rapisarda, i quali avrebbero fornito appoggio elettorale in cambio di nomine e assunzioni. L'ordinanza impugnata aveva applicato gli arresti domiciliari valorizzando intercettazioni e conversazioni tra terzi che ipotizzavano il ruolo di "controprestazione" rappresentato dalla nomina di Comis. Il ricorrente ha invece censurato il travisamento della prova, l'assenza di elementi che dimostrassero accordi o la sua consapevolezza e disponibilità a soddisfare interessi mafiosi, nonché la mancata considerazione delle sue dimissioni e del venir meno delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha accolto la censura secondo cui le intercettazioni direttamente riguardanti Comis e gli elementi probatori non comprovano in modo sufficiente la sua consapevolezza o adesione al patto politico-mafioso. In particolare la Corte ha valorizzato una conversazione che mostra i dubbi degli organizzatori circa l'affidabilità di Comis, elemento che contraddice l'assunto della sua ruolo consapevole come controprestazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania per un nuovo esame, con preciso invito a integrare la motivazione e a rivalutare le esigenze cautelari tenendo conto delle dimissioni e dell'allontanamento dall'attività politica del ricorrente.
Norme richiamate
"in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa"
La norma, anche dopo la legge n.43/2019, amplia la rilevanza penale degli accordi elettorali con soggetti 'mafiosi' anche quando il procacciamento di voti sia finalizzato a ottenere disponibilità che possano garantire un vantaggio potenziale alla consorteria; richiede accertamento della capacità del candidato di garantire tale effetto vantaggioso.
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale; qui richiamata perché il Tribunale di Catania ha adottato l'ordinanza ai sensi di tale articolo.
art. 110 e art. 416-bis cod. pen.
Censure difensive hanno richiamato tali norme sostenendo che i fatti, ove confermati, potrebbero configurare concorso esterno o altro titolo di responsabilità; la Corte rileva la questione ma si concentra sulla insufficienza degli indizi specifici nei confronti del ricorrente.
artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la difesa ha invocato le dimissioni e l'assenza di contatti recenti per ridurre le esigenze cautelari, circostanza che la Cassazione ritiene da approfondire in sede di rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi in cassazione alla necessità di motivazione sintetica; il ricorso è stato comunque esaminato nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari in reati di tipo elettorale con soggetti mafiosi (art. 416-ter) è necessaria prova o indizi gravi e specifici della consapevolezza e della disponibilità del candidato a costituire la controprestazione: meri riferimenti o intercettazioni tra terzi non bastano.
- Intercettazioni che evidenziano dubbi o timori degli altri attori sul comportamento del candidato indeboliscono l'ipotesi che il candidato fosse volontariamente parte del patto e possono rendere insufficiente la gravità indiziaria per la cautela.
- La modifica normativa del 2019 amplia la nozione di rilevanza penale degli accordi elettorali con soggetti mafiosi, ma l'applicazione richiede comunque valutazione caso per caso della capacità effettiva o potenziale del candidato di garantire un vantaggio alla consorteria.
- Elementi successivi come dimissioni, cessazione dell'attività politica e assenza di condotte ulteriori possono influire significativamente sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità delle misure (es. arresti domiciliari).
- In presenza di lacune motivazionali su punti essenziali (consapevolezza del ricorrente, natura della controprestazione, esigenze cautelari) la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame e integrazione della motivazione.
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