Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5225/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Comis era destinatario di provvisoria contestazione per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.: sarebbe stato nominato assessore come controprestazione nell'ambito di un patto politico-mafioso tra il sindaco Naso e esponenti del clan Laudani-Morabito-Rapisarda, i quali avrebbero fornito appoggio elettorale in cambio di nomine e assunzioni. L'ordinanza impugnata aveva applicato gli arresti domiciliari valorizzando intercettazioni e conversazioni tra terzi che ipotizzavano il ruolo di "controprestazione" rappresentato dalla nomina di Comis. Il ricorrente ha invece censurato il travisamento della prova, l'assenza di elementi che dimostrassero accordi o la sua consapevolezza e disponibilità a soddisfare interessi mafiosi, nonché la mancata considerazione delle sue dimissioni e del venir meno delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha accolto la censura secondo cui le intercettazioni direttamente riguardanti Comis e gli elementi probatori non comprovano in modo sufficiente la sua consapevolezza o adesione al patto politico-mafioso. In particolare la Corte ha valorizzato una conversazione che mostra i dubbi degli organizzatori circa l'affidabilità di Comis, elemento che contraddice l'assunto della sua ruolo consapevole come controprestazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania per un nuovo esame, con preciso invito a integrare la motivazione e a rivalutare le esigenze cautelari tenendo conto delle dimissioni e dell'allontanamento dall'attività politica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    "in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa"

    La norma, anche dopo la legge n.43/2019, amplia la rilevanza penale degli accordi elettorali con soggetti 'mafiosi' anche quando il procacciamento di voti sia finalizzato a ottenere disponibilità che possano garantire un vantaggio potenziale alla consorteria; richiede accertamento della capacità del candidato di garantire tale effetto vantaggioso.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale; qui richiamata perché il Tribunale di Catania ha adottato l'ordinanza ai sensi di tale articolo.

  • art. 110 e art. 416-bis cod. pen.

    Censure difensive hanno richiamato tali norme sostenendo che i fatti, ove confermati, potrebbero configurare concorso esterno o altro titolo di responsabilità; la Corte rileva la questione ma si concentra sulla insufficienza degli indizi specifici nei confronti del ricorrente.

  • artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la difesa ha invocato le dimissioni e l'assenza di contatti recenti per ridurre le esigenze cautelari, circostanza che la Cassazione ritiene da approfondire in sede di rinvio.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione dei motivi in cassazione alla necessità di motivazione sintetica; il ricorso è stato comunque esaminato nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari in reati di tipo elettorale con soggetti mafiosi (art. 416-ter) è necessaria prova o indizi gravi e specifici della consapevolezza e della disponibilità del candidato a costituire la controprestazione: meri riferimenti o intercettazioni tra terzi non bastano.
  • Intercettazioni che evidenziano dubbi o timori degli altri attori sul comportamento del candidato indeboliscono l'ipotesi che il candidato fosse volontariamente parte del patto e possono rendere insufficiente la gravità indiziaria per la cautela.
  • La modifica normativa del 2019 amplia la nozione di rilevanza penale degli accordi elettorali con soggetti mafiosi, ma l'applicazione richiede comunque valutazione caso per caso della capacità effettiva o potenziale del candidato di garantire un vantaggio alla consorteria.
  • Elementi successivi come dimissioni, cessazione dell'attività politica e assenza di condotte ulteriori possono influire significativamente sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità delle misure (es. arresti domiciliari).
  • In presenza di lacune motivazionali su punti essenziali (consapevolezza del ricorrente, natura della controprestazione, esigenze cautelari) la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame e integrazione della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.