Cassazione Penale, Sentenza n. 23284/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva tre motivi principali: (1) erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa nonostante il fatto che il tempo notturno non avrebbe inciso in modo tangibile sulla consumazione del reato; (2) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, senza una valutazione concreta della significatività del nuovo episodio in rapporto ai precedenti; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'entità dell'aumento di pena per il reato satellite di furto in abitazione (capo C), evidenziando incongruenze nella rideterminazione degli aumenti per reati satellite rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. sulla base della circostanza che l'azione delittuosa è avvenuta mentre la persona offesa era ritirata in casa e intenta a dormire, situazione di vulnerabilità concretamente accertata. Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati privi di specificità rispetto alla motivazione di merito: la Corte d'appello aveva motivato la recidiva come progressione criminosa e aveva spiegato la rideterminazione delle pene per i reati satellite, esclusa l'aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. per il capo C. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La sentenza d'appello rimane, nella sostanza, confermata nelle sue determinazioni principali (pena complessiva e pene accessorie) salvo quanto già modificato in appello.
Norme richiamate
L'aggravante della minorata difesa può essere applicata quando l'agente abbia profittato di circostanze di tempo, luogo o persona che, concretamente e concludentemente, hanno creato una situazione di speciale vulnerabilità del soggetto passivo; l'idoneità astratta non è sufficiente, è necessario accertare elementi fattuali della vulnerabilità.
Si riferisce all'aggravante prevista per il furto in abitazione; nel caso di specie la Corte d'appello ha escluso questa aggravante con riferimento al capo C, determinando una riduzione della pena per quel reato.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata insieme alla sanzione pecuniaria equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Rv. 282095 - 02) (giurisprudenza citata)
«le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di approfittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»
Il principio richiede prova concreta della vulnerabilità della vittima per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa; la sola condizioni astratta (es. orario notturno) senza accertamenti fattuali non è sufficiente.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata per profili di colpa)
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità per il deposito verso la Cassa delle ammende, giustificando l'applicazione di una sanzione pecuniaria equitativa in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5) richiede elementi concreti che dimostrino la situazione di vulnerabilità del soggetto passivo; l'idoneità astratta di circostanze (es. orario notturno) deve essere supportata da fatti che ne provino l'effettivo sfruttamento.
- La qualificazione della recidiva reiterata e specifica richiede una motivazione concreta che metta in relazione i nuovi fatti con i precedenti e dimostri una progressione criminosa: la mera enunciazione senza specificità può essere ritenuta insufficientemente motivata in sede di legittimità.
- La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella rideterminazione della pena, soprattutto nella valutazione degli aumenti per continuazione e delle circostanze attenuanti/aggravanti; censure generiche in cassazione che non contestano specificamente la logica motivazionale di merito sono spesso inammissibili.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e articolati: la mancanza di specificità sui profili di fatto e di diritto comporta il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- L'esclusione di un'aggravante per uno specifico capo (es. art. 625 n. 2 per il furto in abitazione) può giustificare la rideterminazione della pena per quel reato senza che ciò implichi automaticamente una riduzione analoga per tutti i reati satellite.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende), soprattutto se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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