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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rettifica del classamento catastale presentata in procedura DOCFA per un appartamento situato in un fabbricato condominiale di Aosta, con richiesta di variazione della categoria da A/1 ad A/2 in ragione del mutamento, nel tempo, delle caratteristiche dell'immobile e del contesto edilizio. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto la contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché resa per relationem alla decisione di primo grado; 2) violazione della disciplina catastale per avere ritenuto aggiornabile il catasto con variazioni sopravvenute e per il richiamo a una norma indicata in modo errato; 3) violazione delle norme sul classamento catastale, perché la sopravvenuta evoluzione storica del concetto di 'signorilità' non sarebbe idonea a giustificare il passaggio dalla categoria A/1 alla A/2. La contribuente resiste con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata, anche se redatta per relationem, e che il refuso nell'indicazione della norma catastale fosse irrilevante perché il testo della disposizione era stato comunque riportato. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la revisione del classamento tramite DOCFA è ammessa solo in presenza di una effettiva variazione dello stato dell'immobile idonea a incidere sulla consistenza o sulle caratteristiche della singola unità, mentre nel caso concreto erano stati valorizzati elementi non idonei a incidere sull'originario classamento in A/1, quali il mutamento nel tempo della nozione di signorilità e il degrado del fabbricato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata esaminata alla luce dell'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per i vizi denunciati dalla ricorrente.

  • art. 17, comma 1, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    "Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono; a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo"

    La Corte afferma che la revisione del classamento e delle tariffe è possibile nelle ipotesi previste dalla norma, ma non consente di usare il DOCFA per variazioni non incidenti sulla consistenza o sullo stato effettivo della singola unità immobiliare.

  • art. 61, comma 2, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

  • art. 56, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato quale ipotesi di nuova costruzione per l'uso del DOCFA.

  • art. 20, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato quale ipotesi di variazione dello stato dei beni che può giustificare la denuncia catastale.

  • art. 3, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato per individuare i soggetti obbligati alla denuncia delle variazioni.

  • art. 8, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Richiamato insieme all'art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949 per la nozione di classamento e attribuzione della rendita.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA è strumento di proposta del classamento e dell'aggiornamento catastale, utilizzabile nei soli casi previsti dalla disciplina di settore.

  • D.M. 2 agosto 1969, n. 1072

    La Corte precisa che i criteri ivi previsti riguardano l'abitazione di lusso e non vanno confusi con quelli del classamento in categoria A/1.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se, letta insieme alla decisione di primo grado, consente di comprendere le ragioni della conferma e rivela una autonoma valutazione delle censure devolute.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione è del tutto inidonea a far comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non è sufficiente un richiamo sintetico alla sentenza di primo grado se dal complesso della decisione emergono le ragioni della conferma.
  • Nel processo tributario il classamento catastale può essere modificato solo in presenza di una effettiva variazione dello stato dell'immobile rilevante ai fini della consistenza, della categoria o della classe; non è sufficiente il mero mutamento nel tempo dei criteri valutativi o della percezione sociale di nozioni come la 'signorilità'.
  • La procedura DOCFA è uno strumento di proposta del classamento e di aggiornamento catastale, ma non può essere utilizzata per ottenere una variazione fondata su elementi estranei alla variazione effettiva dell'unità immobiliare.
  • Il giudice di legittimità, quando la decisione di merito è errata solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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