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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37107/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava il rigetto della richiesta di ripristino del regime favorevole dei colloqui e delle telefonate di cui il detenuto aveva beneficiato prima dell'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Laudani, condannato all'ergastolo per omicidio e associazione di stampo mafioso (reati commessi nel 1990), ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 18 ord. pen., 37, comma 8, 39, commi 2 e 7, D.P.R. 230/2000, all'art. 25 Cost., alla sentenza Corte cost. n.32/2020 e alla normativa sul cumulo, sostenendo che le limitazioni non potevano applicarsi per fatti anteriori all'introduzione delle successive previsioni e che, in ogni caso, sarebbe dovuto essere effettuato lo scioglimento del cumulo per individuare quale reato sia effettivamente in esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n.32/2020 non esclude, in generale, l'operatività del principio tempus regit actum in fase esecutiva, ma ha chiarito l'eccezione quando la modifica normativa trasformi la natura sostanziale della pena. Tuttavia, il regime dei colloqui non altera la natura della pena e pertanto le limitazioni degli artt. 37 e 39 D.P.R. 230/2000 possono applicarsi secondo il principio tempus regit actum. La Corte ha rilevato carenza motivazionale nell'ordinanza impugnata quanto alla verifica concreta se la pena in esecuzione rientri tra quelle ostative previste dall'art. 4-bis (ossia se il reato in esecuzione sia l'associazione di tipo mafioso o l'omicidio senza aggravante 416-bis) e quanto alla valutazione dell'eventuale regressione trattamentale dopo la lunga permanenza in regime ordinario dal 2007 ad oggi. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, che dovrà riesaminare la materia dando motivazioni puntuali: accertare se operi lo scioglimento del cumulo e quale reato sia in esecuzione, verificare la sussistenza delle condizioni dell'art. 4-bis e, se previsto, applicare con rigore le eccezioni della circolare DAP (par. 14) motivando la possibile sussistenza di una regressione trattamentale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    L'applicazione del regime 41-bis può determinare una regressione trattamentale rilevante ai fini della valutazione dei colloqui, ma la sua sola applicazione non impedisce automaticamente il ripristino del regime favorevole una volta cessato; occorre valutare concretamente la sussistenza di regressione.

  • art. 18 ordinamento penitenziario

    Norma richiamata come parte del quadro regolatorio relativo al regime dei colloqui, richiede interpretazione conforme alle disposizioni attuative (D.P.R. 230/2000).

  • art. 37 D.P.R. 230/2000, comma 8

    Stabilisce la riduzione dei colloqui per i detenuti per i reati indicati dall'art. 4-bis; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina esecutiva vigente in base al principio tempus regit actum, salvo il caso in cui la modifica muti la natura della pena.

  • art. 39 D.P.R. 230/2000, commi 2 e 7

    Regolamenta i limiti alle comunicazioni telefoniche per i soggetti indicati in art. 4-bis; applicabile in fase esecutiva secondo la disciplina vigente, con necessità di verifica concreta dell'eventuale carattere ostativo del reato in esecuzione.

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Elenca i reati ostativi per i quali operano limitazioni ai benefici e ai colloqui; la sua applicazione richiede accertamento concreto che il reato in esecuzione rientri tra quelli indicati (ad es. 416-bis).

  • Circolare D.A.P. 3 novembre 2000 (par. 12 e par. 14)

    Il presupposto che limita a quattro i colloqui è costituito dal fatto di essere detenuti od internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4bis della legge ... Il precedente carattere premiale dei colloqui ulteriori ... richiede che la particolare circostanza sia supportata dalla permanenza delle stesse condizioni.

    La circolare interpreta l'ambito temporale e le condizioni applicative delle limitazioni; tuttavia, trattandosi di atto interpretativo amministrativo che incide su diritti soggettivi, deve essere applicata con rigore e il giudice deve valutare concretamente la permanenza delle condizioni e l'eventuale regressione trattamentale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 32/2020

    La Corte ha confermato che in fase esecutiva opera il principio tempus regit actum, ma ha previsto un'eccezione quando la normativa sopravvenuta trasformi la natura della pena.

    La sentenza non estende l'illegittimità a tutta la materia esecutiva; conferma il principio generale di applicazione della normativa esecutiva vigente, salvo situazioni in cui la modifica comporti una trasformazione sostanziale della pena (caso in cui operi il divieto di retroattività penalmente sfavorevole).

  • art. 25 Cost.

    Principio di divieto di applicazione retroattiva di norme peggiorative; il giudice lo applica distinguendo tra modifiche che incidono sulla natura sostanziale della pena e quelle che regolano modalità esecutive come i colloqui.

  • art. 7 D.L. 152/1991 (aggravante)

    Introduce l'aggravante che può incidere sulla qualificazione dei reati; se introdotta dopo il fatto, la sua applicazione richiede accertamento fattuale e non può essere data per scontata senza motivazione.

Massime di principio

  • Il principio tempus regit actum governa la fase esecutiva: in linea generale si applica la normativa vigente al momento dell'esecuzione, salvo che la modifica normativa alteri la natura sostanziale della pena (in tal caso il divieto di retroattività peggiorativa opera).
  • Le limitazioni previste dagli artt. 37 e 39 D.P.R. 230/2000 possono essere applicate in base alla disciplina esecutiva vigente, ma la loro applicazione richiede un accertamento motivato che il reato in esecuzione rientri tra quelli ostativi di art. 4-bis.
  • Quando esiste il dubbio sul reato effettivamente in esecuzione (es. possibile scioglimento del cumulo), il giudice deve verificare e motivare concretamente quale fattispecie sia in esecuzione prima di applicare le limitazioni ai colloqui.
  • Le circolari amministrative che limitano diritti soggettivi vanno interpretate restrittivamente: eccezioni di applicazione (come il par. 14 della circolare DAP 2000) non sono automatiche e richiedono una valutazione concreta e motivata della persistenza o regressione del percorso trattamentale.
  • Il fatto che un detenuto sia stato sottoposto in passato al regime 41-bis non determina automaticamente l'applicazione permanente delle limitazioni: se il percorso trattamentale è ripreso e il regime ordinario si protrae per tempo significativo, il giudice deve valutare la presenza o meno di una regressione tale da giustificare il mantenimento delle limitazioni.

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