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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09484/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito sarebbe stata carente o non correttamente motivata quanto al diniego delle diminuenti, richiamando una pretesa discrasia tra i dati del casellario giudiziale alla data dei fatti e quelli esistenti al momento della pronuncia. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche aspecifico, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la negativa personalità dell'imputato e i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, perché fondata su elementi decisivi quali la personalità negativa e i precedenti penali, anche specifici; ha inoltre ritenuto le censure aspecifiche per mancata indicazione di dati informativi rilevanti sulla dedotta discrasia del casellario. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato valorizzando la personalità negativa dell'imputato e i precedenti penali, anche specifici, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati o aspecifici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente la considerazione degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La presenza di precedenti penali numerosi e gravi, anche specifici, può da sola costituire base motivazionale sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata espone in modo congruo le ragioni del diniego delle attenuanti e il ricorrente si limiti a censure generiche o non sorrette da specifici dati fattuali.
  • Le doglianze che prospettano un errore sui dati del casellario giudiziale devono indicare in modo preciso gli elementi rilevanti; in difetto, la censura è aspecifica e non può condurre all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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