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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47477/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso in cassazione deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta prova della partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha sostenuto che i contatti con Calliku Erti erano di natura personale e amichevole (erano stati sposati fino al 2011 e si sarebbero riavvicinati dopo il lutto per la figlia), che non sussisteva la condivisione dell'intento criminoso né la partecipazione consapevole a concrete attività funzionali all'associazione, e che la Corte di appello avrebbe violato l'art. 192 c.p.p. applicando un procedimento indiziario viziato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Roma avesse fornito una motivazione puntuale e congrua, ricostruendo la struttura del gruppo criminale e il ruolo dell'imputata sulla base di intercettazioni, sequestri, pedinamenti, attività di polizia giudiziaria e delle dichiarazioni rese da Calliku. Secondo la ricostruzione, Stefanescu riceveva reiterati incarichi illeciti (trasporto e consegna di ingenti quantità di stupefacente), compiva viaggi in Albania e in Italia correlati al traffico, riceveva istruzioni su denaro e acquisti di droghe, eseguiva direttive in modo operativo e partecipava regolarmente anche al taglio e occultamento della droga. Questi elementi hanno confermato la sua partecipazione consapevole all'associazione e la condanna per i reati contestati (art. 73 DPR 309/1990, capi b)-c)-h)-i)-j)-k)). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Usata per contestare i reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per i capi indicati sulla base delle risultanze investigative.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza di merito ha ricostruito l'esistenza e la struttura del sodalizio e il ruolo dell'imputata.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    L'articolo è stato evocato dalla difesa per censurare la valutazione indiziaria; la Cassazione ha ritenuto però che non vi fosse vizio nell'accertamento indiziario posto dalla Corte di appello, che ha valutato correttamente le risultanze probatorie.

  • Codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Cassazione per affermare il principio di ammissibilità del ricorso: il motivo deve contenere una critica argomentata e indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono le richieste; la mera riproposizione generica delle questioni di merito comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito: i giudizi di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito sono riservati salvo vizi giuridici di motivazione.
  • Un ricorso in cassazione che si limita a riproporre argomentazioni generiche già esaminate dai giudici di merito è, di regola, inammissibile per mancata critica argomentata ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Per la configurazione del reato associativo è necessaria la prova della condivisione dell'intento criminoso e della partecipazione con ruoli e compiti concreti; elementi come intercettazioni, sequestri, pedinamenti, viaggi, istruzioni e flussi di denaro possono costituire prova idonea a dimostrare questa partecipazione.
  • Le dichiarazioni di un partecipante al sodalizio (coimputato) possono avere rilievo probatorio decisivo se corroborate da elementi di riscontro oggettivi.
  • Chi propone ricorso deve indicare con precisione i punti della motivazione che si censurano e i presunti errori di diritto o di fatto, fornendo argomenti e riferimenti puntuali; la vaghezza e la genericità determinano il rigetto per inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle Ammende.

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