Cassazione Penale, Ordinanza n. 35089/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 15 ottobre 2025. In sede di cassazione ha proposto censure dirette a contestare il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 393 c.p.; la Corte ha rilevato che tali contestazioni erano state formulate per la prima volta in legittimità, mentre l'appello aveva svolto rilievi soltanto sul trattamento sanzionatorio. Il testo non specifica i fatti materiali contestati, i dettagli dei motivi relativi alla pena né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché le censure sulla responsabilità erano nuove e non potevano essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità: in appello era stato contestato soltanto il trattamento sanzionatorio, rendendo non più controvertibile il giudizio di responsabilità. Ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo dell'eventuale condanna pecuniaria non è leggibile nel testo fornito.
Norme richiamate
censure dirette a contestare il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 393 cp quando di contro l'appello conteneva solo rilievi in ordine al trattamento sanzionatorio, rendendo non più controvertibile il primo aspetto valutativo
La responsabilità per il reato contestato, non impugnata in appello, non può essere rimessa in discussione per la prima volta con ricorso per cassazione.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Non sono consentite in sede di legittimità censure sulla responsabilità che non siano state devolute al giudice d'appello; se l'appello ha riguardato soltanto il trattamento sanzionatorio, il giudizio di responsabilità resta non più controvertibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35059/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35061/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →