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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06868/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando implicitamente la decisione di merito di condanna per truffa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 20/06/2024, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale per il reato di truffa. In particolare, ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e la ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della decisione di merito era immune da vizi logici e giuridici e che dalla ricostruzione fattuale emergeva una condotta idonea a integrare tutti gli elementi della truffa contestata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama il reato di truffa come fattispecie contestata e ritiene che la condotta descritta in fatto integri tutti gli elementi costitutivi del delitto.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata presenta una ricostruzione fattuale logicamente coerente e giuridicamente corretta, idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità.
  • Ai fini della configurabilità della truffa, è sufficiente che dalla ricostruzione del fatto emerga una condotta complessivamente idonea a integrare tutti gli elementi costitutivi del reato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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