Cassazione Penale, Ordinanza n. 32319/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 1.720 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della moglie denunciante, sosteneva la destinazione all'uso personale della sostanza sequestrata, invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. e criticava il trattamento sanzionatorio, comprese la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. I giudici di merito avevano valorizzato la quantità complessiva della sostanza, la sua suddivisione in dosi singole, l'eterogeneità delle sostanze e la presenza di materiale per il confezionamento, escludendo l'uso personale. Avevano inoltre escluso la particolare tenuità dell'offesa considerando tali elementi e le precedenti condanne dell'imputato, ritenuto spacciatore professionale. Quanto alla pena, avevano motivato il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sulla base della quantità e del tipo di sostanza, quali indicatori di maggiore colpevolezza e spiccata capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e disattese dai giudici di merito e che il ricorrente non si confrontasse effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla credibilità della denunciante, sull'esclusione dell'uso personale, sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sulla determinazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, non riportato integralmente nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La condanna riguarda la fattispecie di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità; nel testo la Corte conferma la qualificazione giuridica già applicata dai giudici di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della quantità complessiva e della suddivisione della sostanza, della sua eterogeneità, della presenza di materiale per il confezionamento e delle precedenti condanne valorizzate ai fini della valutazione della professionalità nello spaccio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale può essere esclusa valorizzando congiuntamente la quantità complessiva, la suddivisione in dosi singole, l'eterogeneità delle sostanze e la disponibilità di materiale destinato al confezionamento.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando le modalità concrete della detenzione o dell'attività di spaccio e i precedenti penali dell'imputato evidenzino un'offesa non tenue e una significativa capacità a delinquere.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice espone le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva, individuando nella quantità e nel tipo di sostanza elementi indicativi della maggiore colpevolezza e della capacità a delinquere.
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