Cassazione Civile, Ordinanza n. 23640/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole del processo presupposto, ma lo aveva liquidato solo iure successionis, prendendo in considerazione il periodo di durata eccedente ragionevole maturato quando il giudizio era stato introdotto dal dante causa e fino alla sua morte. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in un unico motivo, plurime violazioni di legge e vizi processuali: a) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda di equa riparazione era stata proposta sia iure successionis sia iure proprio, mentre la Corte territoriale aveva esaminato solo la prima; b) violazione della legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte d'appello liquidato l'indennizzo applicando parametri annui ritenuti conformi alla disciplina successiva alla legge di stabilità 2016, anziché quelli vigenti al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (28 febbraio 2012); c) in via gradata, omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che dalle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo emergeva una domanda di equa riparazione formulata sia iure successionis sia iure proprio, sicché la Corte d'appello, avendo deciso solo sulla prima, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia. Ha inoltre affermato che, poiché la domanda di equa riparazione era stata proposta prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel 2012 all'art. 2-bis della legge Pinto, non potevano applicarsi i parametri sopravvenuti, ma dovevano essere considerati i criteri elaborati dalla Corte EDU, potendosi discostarsene solo con motivazione specifica e ragionevole, mancante nel caso concreto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo; la domanda proposta prima delle modifiche del 2012 va valutata secondo il regime allora vigente.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; è vizio di omessa pronuncia non esaminare una delle due basi della pretesa (iure successionis e iure proprio).
consente di censurare in cassazione l'omessa pronuncia come error in procedendo.
consente di denunciare la violazione di legge, inclusa l'erronea applicazione della legge Pinto e dell'art. 6 CEDU.
richiamato in via gradata per omesso esame di un punto decisivo della controversia.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
non era applicabile alla domanda proposta prima della sua introduzione/modifica; non poteva fondare la liquidazione dell'indennizzo nel caso concreto.
art. 6, par. 1, CEDU
i parametri di liquidazione della Corte EDU non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che può discostarsene solo motivando specificamente e in modo non irragionevole.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per eccessiva durata del processo, il giudice deve esaminare tutte le causae petendi e tutte le domande effettivamente proposte; la decisione è viziata da omessa pronuncia se tralascia una delle basi, anche quando la pretesa sia articolata in via concorrente iure successionis e iure proprio.
- La disciplina sopravvenuta che introduce o modifica i criteri di liquidazione dell'indennizzo non si applica automaticamente alle domande di equa riparazione già proposte prima della sua entrata in vigore, dovendosi fare riferimento al regime vigente al momento della domanda salvo diversa previsione.
- Nella liquidazione dell'indennizzo ex legge Pinto, i criteri elaborati dalla Corte EDU costituiscono il parametro di riferimento per il giudice nazionale; lo scostamento è possibile solo se sorretto da specifiche ragioni del caso concreto, esplicitate in motivazione e non irragionevoli.
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