Cassazione Penale, Sentenza n. 4574/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato (riqualificato come violenza privata). Sosteneva che la persona offesa aveva depositato il 25/01/2023 una rinuncia all'esercizio del diritto di querela, che la Corte territoriale non avrebbe valutato né motivato; inoltre richiamava il nuovo regime di procedibilità a querela introdotto dal d.lgs. n.150/2022 (art.85), invocando che l'improcedibilità per rinuncia alla querela doveva prevalere sulla sentenza di estinzione per prescrizione e che la querela originaria sarebbe stata invalida per tardività
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato la riqualificazione del fatto in violenza privata e l'applicazione delle disposizioni transitorie dell'art.85 del d.lgs. n.150/2022, secondo cui per i reati commessi prima del 30/12/2022 il termine per la querela decorre da quella data se la persona offesa era già a conoscenza del fatto. Considerando che la persona offesa ha rinunciato al diritto di querela il 25/01/2023, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che non doversi procedere per intervenuta rinuncia alla querela
Norme richiamate
Il fatto era stato originariamente contestato come il reato di cui all'art.610; in sede di giudizio è stato riqualificato come violenza privata, delitto che assume rilievo alla luce delle modifiche procedurali successive
Aggravante contestata in primo grado; citata nel ricorso come parte del quadro fattuale originario
d.lgs. n.150/2022, art. 85, comma 1
per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso [30.12.2022], il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Disposizione transitoria che estende il termine per la proposizione della querela per reati commessi prima del 30/12/2022: ciò ha reso rilevante la rinuncia alla querela effettuata il 25/01/2023 e ha permesso alla Corte di dichiarare l'improcedibilità nonostante una precedente estinzione per prescrizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per la limitazione della motivazione del motivo di cassazione; indicata dalla Corte in relazione ai limiti formali del ricorso
Norma richiamata dal ricorrente nel censurare la motivazione della Corte d'appello; il vizio lamentato riguardava la mancata valutazione della rinuncia alla querela
È il riferimento formale per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata negli atti ma non dirimente sulla questione sostanziale
Massime di principio
- Se un reato è divenuto procedibile a querela per effetto di una modifica legislativa con disposizioni transitorie (es. d.lgs. n.150/2022), va verificato il decorso del termine speciale previsto dalla norma transitoria per la proposizione della querela.
- La rinuncia all'esercizio del diritto di querela da parte della persona offesa, validamente manifestata dopo l'entrata in vigore del nuovo regime e nel termine previsto dalle disposizioni transitorie, determina l'improcedibilità dell'azione penale e può prevalere sulla declaratoria di estinzione per prescrizione.
- La rinuncia alla querela è giuridicamente distinta dalla remissione della querela: le conseguenze processuali (improcedibilità) e la loro incidenza rispetto alla prescrizione devono essere valutate alla luce della normativa applicabile e del momento in cui le varie cause si sono verificate.
- In casi analoghi è fondamentale accertare: a) la data della commissione del reato; b) la data di entrata in vigore della modifica normativa e le relative disposizioni transitorie; c) la data di proposizione della querela e/o della rinuncia; d) la validità formale dell'atto di querela o di rinuncia. Solo dopo questa ricostruzione si può decidere se prevalga la prescrizione o l'improcedibilità per rinuncia.
- Quando esistono più cause estintive o impeditive (es. prescrizione e rinuncia/remissione), il giudice deve valutare concretamente quale pronuncia sia applicabile e quale risulti più favorevole o più corretta alla luce della normativa transitoria e della disciplina sostanziale e processuale.
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