Cassazione Penale, Ordinanza n. 36479/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte di appello di Firenze, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno per la contravvenzione di guida senza patente, commessa il 19 marzo 2019. La pena era di tre mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda. Con il primo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo ha contestato l’eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto meramente reiterativo e avversativo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; inoltre, i precedenti specifici dell’imputato integravano l’abitualità ostativa e, secondo l’orientamento richiamato, la particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente punibile, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dai precedenti e la pena era stata ritenuta congrua alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., senza necessità di una motivazione più analitica in assenza di una pena di gran lunga superiore alla misura media edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto reato a condotta reiterata assumendo la condotta rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la contravvenzione di guida senza patente punibile in caso di recidiva nel biennio, quale reato a condotta reiterata, non è compatibile con l’esclusione della punibilità per particolare tenuità.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito dà conto dell’applicazione dei criteri dell’art. 133 c.p. o richiama gravità del reato o capacità a delinquere; una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto per una pena di gran lunga superiore alla misura media edittale.
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto reato a condotta reiterata assumendo la condotta rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio
Nel caso deciso, la Corte esclude l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità alla contravvenzione di guida senza patente punibile per recidiva nel biennio, qualificata come reato a condotta reiterata.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente punibile, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio, in quanto reato a condotta reiterata.
- Il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover passare in rassegna tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti; il diniego può essere fondato anche sull’assenza di elementi positivi o sui precedenti penali.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama i criteri dell’art. 133 c.p., la gravità del reato o la capacità a delinquere; è richiesta una spiegazione particolarmente dettagliata soltanto quando la pena supera di gran lunga la misura media edittale.
Come è indicizzato
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