Cassazione Penale, Ordinanza n. 30678/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Frosinone, all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. La difesa ha articolato tre censure: 1) eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto; 2) mancata esclusione della recidiva, nonostante la concessione delle attenuanti generiche; 3) mancata applicazione di una pena sostitutiva, invocata dalla difesa, con contestazione della prognosi negativa formulata dalla Corte territoriale ai fini dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo razionale sulla gravità del fatto, sui precedenti specifici dell'imputato e sulla sua refrattarietà all'osservanza dei comandi di legge, così che le censure della difesa si risolvevano in una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e non irragionevole su tutti i profili dedotti: la pena era stata confermata valorizzando precedenti penali e modalità esecutive del fatto; la recidiva era stata mantenuta in ragione di quattro precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti; la pena sostitutiva era stata esclusa per prognosi negativa circa l'adempimento degli obblighi correlati. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, posto a base della condanna confermata nei giudizi di merito
richiamato quale parametro per la valutazione della concedibilità della pena sostitutiva; la Corte territoriale ne ha escluso l'applicazione per prognosi negativa sull'osservanza degli obblighi
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili come vizi di ricorso mere difformi valutazioni di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica su pena, recidiva e trattamento sanzionatorio.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia omesso di considerare elementi rilevanti o abbia adottato una motivazione manifestamente irragionevole; non basta contrapporre una diversa quantificazione ritenuta più favorevole dalla difesa.
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando il giudice valorizzi precedenti specifici numerosi e sintomatici di una persistente propensione a delinquere, specialmente se coerenti con le modalità del fatto per cui si procede.
- La concessione delle attenuanti generiche non impedisce, di per sé, il riconoscimento della recidiva né determina automaticamente una riduzione ulteriore della pena al di sotto della misura ritenuta congrua dal giudice di merito.
- La pena sostitutiva può essere negata quando la prognosi sull'osservanza degli obblighi appaia sfavorevole alla luce dei precedenti dell'imputato e della sua complessiva personalità criminale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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