Cassazione Penale, Ordinanza n. 12984/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato, condannato per ricettazione. Le doglianze riguardavano: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dedotto come già prospettato in primo grado e in appello; 2) la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non come incauto acquisto; 3) il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte rileva che il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, senza evidenziare vizi logici decisivi; la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, indicativi di abitualità in condotte omogenee. Quanto alla qualificazione del reato, la consapevolezza della provenienza illecita della merce era stata desunta dalle condizioni di detenzione, dalla quantità e dalla qualità dei beni, con conseguente corretto inquadramento in ricettazione. Infine, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria era stato motivato con la completezza del compendio probatorio e non presentava profili censurabili.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito accerti l'abitualità del comportamento, desumibile anche da numerosi precedenti penali specifici.
La ricettazione è integrata quando dagli indici fattuali emerga la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, incompatibile con la riqualificazione in incauto acquisto.
Non citata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a reiterare censure già dedotte nei precedenti gradi o a sollecitare una nuova valutazione delle prove, senza individuare specifiche fratture logiche della motivazione, è inammissibile in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito motivi l'esistenza di una condotta abituale, anche sulla base di precedenti penali specifici relativi a fatti omogenei.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dall'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita del bene, che può essere desunta da elementi oggettivi quali modalità, quantità e qualità della merce detenuta.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è correttamente respinta quando il materiale probatorio sia già completo e la decisione di merito sia adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12962/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12963/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12964/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12968/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12969/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12970/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →