Cassazione Penale, Sentenza n. 11674/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per tentato furto con strappo. Tre motivi: 1) contestazione della mancata rilevazione della desistenza volontaria (o dubbio sulla sua sussistenza) dopo il primo tentativo fallito di sottrarre la borsa; violazione degli artt. 56 c.p., 27 Cost., 530 c.p.p. e vizio di motivazione; 2) censura sulla determinazione della pena (irrogata nella misura massima per il tentato furto) e sull'esclusione del recesso attivo, oltre all'errata valutazione della capacità di delinquere e uso dei precedenti nonostante il vizio parziale di mente; violazione degli artt. 133, comma 1, e 56, comma 4, c.p.; 3) censura per mancata esclusione della recidiva, ritenuta incompatibile con il vizio parziale di mente e motivazione contraddittoria sulla maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile una volta iniziato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento; nel caso concreto l'imputato aveva già strappato la borsa senza riuscirvi per la reazione della vittima, perciò non poteva riconoscersi la desistenza. Sul secondo motivo la Corte ha escluso il recesso attivo perché non vi è stata una condotta attiva diretta a impedire l'evento, e ha ritenuto congrua la determinazione della pena da parte dei giudici di merito, che hanno valorizzato i precedenti e le modalità del fatto; inoltre non è emerso un errore nella quantificazione del minimo edittale né un vizio di motivazione tale da giustificare intervento in sede di legittimità. Sul terzo motivo la Corte ha stabilito che la recidiva è compatibile con il vizio parziale di mente quando persista l'elemento soggettivo del dolo; la Corte di appello ha logicamente motivato la valutazione della recidiva come minusvalente ma comunque indicativa di maggiore pericolosità. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo e del recesso: la Corte interpreta che la "desistenza volontaria" non è applicabile una volta compiuti gli atti idonei a porre in moto il meccanismo causale; il recesso attivo richiede una condotta efficace e attiva diretta a impedire l'evento.
art. 27 Cost.
Richiamato come principio richiamato dalla difesa nel contesto delle garanzie penali, ma senza trovare rilievo nella decisione di legittimità.
Norma sul ricorso per cassazione: richiamata nel contesto delle censure mosse, senza rilievo specifico diverso da quello procedurale.
Criteri di determinazione della pena: la Corte conferma che i giudici di merito possono valorizzare la gravità del fatto, i precedenti e le modalità di commissione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, purché motivino le scelte discrezionali.
Riferimento al trattamento edittale per il reato (furto con strappo); la Corte utilizza tale riferimento per spiegare l'ambito edittale preso in considerazione nella determinazione della pena per il tentativo.
Norma che dispone l'addebito delle spese di giudizio al ricorrente soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Richiamato in relazione ai profili del tentativo e della determinazione della pena; la giurisprudenza richiede condotta attiva per il riconoscimento del recesso attivo.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti da questa disposizione.
Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria e alla memoria presentata dal Procuratore generale e dal difensore ai sensi della disposizione che disciplina tali atti in Cassazione.
Massime di principio
- Nei reati di danno a forma libera la desistenza volontaria non è riconoscibile una volta compiuti atti idonei ad avviare il meccanismo causale dell'evento; in tali casi al massimo può operare il recesso attivo se è stata posta in essere una condotta attiva idonea ad impedire l'evento.
- Il recesso attivo richiede un comportamento attivo e concreto diretto a scongiurare l'evento; la mera astensione dal proseguire nell'iter criminoso non è sufficiente.
- La valutazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: rilevano le modalità del fatto, la scelta della vittima e i precedenti, e tali valutazioni non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Il vizio parziale di mente non esclude automaticamente la rilevanza della recidiva: se permane l'elemento soggettivo del dolo, la recidiva può essere riconosciuta (anche se valorizzata in misura ridotta) e assunta per valutare la pericolosità dell'imputato.
- La Cassazione interviene solo in presenza di errori di diritto o di motivazione illogica o contraddittoria; le diverse valutazioni di merito non giustificano l'annullamento quando la motivazione sia congrua e conforme ai principi giurisprudenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11493/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023
- Sentenza penale · 20 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →