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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1043/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 871.311,26 relativo al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate) per gli anni d'imposta 2019 e 2020. Due motivi in cassazione: (1) dedotta illegittimità della ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti perché la società "Format s.r.l." era stata ammessa e poi omologata al concordato preventivo (sostenendo che l'omologazione legittimerebbe l'inadempimento o ne escluderebbe la rilevanza penale); (2) dedotta violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro, in quanto il vincolo impedirebbe l'esecuzione del piano concordatario e l'integrazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (a) l'omologazione del concordato intervenuta l'8 aprile 2022 è successiva alle scadenze dei pagamenti cui si riferisce il reato; il delitto di omesso versamento di ritenute è istantaneo e si perfeziona alla scadenza prevista dalla legge, perciò l'omologazione successiva non esclude il fumus commissi delicti; (b) la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 richiede l'integrale pagamento degli importi stabiliti e, fintanto che tale pagamento non è stato effettuato, l'omologazione di per sé non incide sul profitto né impone il dissequestro; (c) la richiesta di dissequestro non ha documentato la regolarità dei pagamenti previsti dal concordato né fornito elementi specifici sull'impiego delle somme, per cui le censure circa sproporzione e perdita di efficacia del concordato sono prive di specificità. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (con richiamo a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di omesso versamento delle ritenute ha natura istantanea e si perfeziona alla scadenza del termine di legge; l'omologazione del concordato successiva alla scadenza non esclude la configurabilità del reato.

  • art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000

    La causa di non punibilità richiede l'integrale pagamento degli importi dovuti, anche se derivanti da procedure conciliative; l'omologazione del concordato non è sufficiente se non segue il pagamento integrale.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevanza ai fini del sequestro: la norma post-riforma stabilisce che, salvo concreto pericolo di dispersione, il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito è in estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola; la giurisprudenza richiede comunque verifica delle esigenze di anticipazione della confisca.

  • d.lgs. 14/06/2024 n. 87 (riforma riferita all'art. 12-bis)

    Ha ampliato l'ambito applicativo delle tutele in tema di sequestro quando il debito è in fase di estinzione; la Corte ritiene applicabile la verifica anche ai sequestri già disposti.

  • art. 182-ter r.d. n. 267 del 1942 (legge fall.)

    Consente transazioni con l'Amministrazione finanziaria nell'ambito del concordato; l'omologazione può comportare riduzione o rimodulazione del debito e vincolatività per il Fisco.

  • art. 184 r.d. n. 267 del 1942

    Stabilisce l'efficacia vincolante dell'omologazione del concordato per i creditori anteriori e gli effetti liberatori per il debitore.

  • art. 167 r.d. n. 267 del 1942

    Durante la procedura il debitore mantiene l'amministrazione dei beni e può compiere atti anche eccedenti l'ordinaria amministrazione, con necessità di autorizzazione giudiziale per alcuni atti.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo: il divieto o l'autorizzazione giudiziale di pagare può, in determinate condizioni, incidere sulla responsabilità penale.

  • artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione all'esame del sequestro e della proporzionalità nella motivazione del provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • Il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate è istantaneo e si considera consumato alla scadenza del termine di legge; l'omologazione del concordato successiva a tale scadenza non esclude automaticamente la responsabilità penale.
  • La causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 richiede l'integrale pagamento degli importi stabiliti; pertanto l'omologazione del concordato vale solo se seguita dall'adempimento integrale (o da quanto specificamente previsto dalla normativa) entro i termini richiesti per la non punibilità.
  • Ai fini del dissequestro di beni vincolati per confisca, chi chiede il dissequestro deve allegare e documentare la regolarità dei pagamenti previsti dal concordato o dalla rateizzazione; senza tale prova il giudice può legittimamente mantenere il sequestro se sussiste pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
  • La disciplina post-riforma (d.lgs. n. 87/2024) rafforza la possibilità di non disporre il sequestro quando il debito è in corso di estinzione e il contribuente è in regola, ma l'onere probatorio circa la regolarità rimane a carico di chi chiede il dissequestro.
  • Argomentazioni generiche circa la paralisi dell'attività aziendale non sono sufficienti: per ottenere il dissequestro o la riduzione del vincolo è necessaria una rappresentazione fattuale precisa e documentata (pagamenti effettuati, prospetto impiego somme, piano di continuità operativo).
  • Il giudice può valutare misure alternative o dissequestri parziali quando sussistono ragioni di proporzionalità e salvaguardia della continuità aziendale, ma la concessione dipende da prova concreta delle condizioni prospettate.

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