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Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 768/2025, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal TAR Liguria l'accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR aveva previsto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, ma aveva liquidato le spese processuali in euro 500,00, valorizzando il carattere seriale e la modesta complessità della controversia. L'appellante ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, sostenendo che la somma fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili, e ha chiesto la riforma parziale della sentenza con liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la quantificazione del compenso e delle spese processuali appartenga alla discrezionalità del giudice, ma che tale discrezionalità non consenta la liquidazione di somme simboliche o inferiori alle soglie minime inderogabili previste dai parametri tariffari. Nel caso concreto, l'importo di euro 500,00 risultava inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 147/2022. La motivazione del TAR, pur non essendo apodittica e avendo correttamente rilevato la serialità e la modesta complessità del contenzioso, non giustificava una liquidazione al di sotto dei minimi. Il Collegio ha quindi rideterminato le spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato, sempre con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR aveva ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e previsto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Il Consiglio di Stato richiama la possibilità di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della Sezione in controversie analoghe.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alla cui costituzione il Ministero era stato condannato dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 4, comma 4, decreto ministeriale n. 147/2022

    La disposizione consente la riduzione dei compensi rispetto ai valori parametrali, ma non legittima una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili.

  • decreto ministeriale n. 147/2022

    I parametri forensi applicabili allo scaglione di valore da euro 1.101 a euro 5.200 sono considerati dal giudice come limite minimo non superabile verso il basso, anche in presenza di una causa seriale e di modesta complessità.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non consente di determinare compensi meramente simbolici o inferiori alle soglie minime inderogabili stabilite dai parametri forensi applicabili.
  • La serialità e la modesta complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto al valore parametrico ordinario, ma non possono legittimare il superamento dei minimi tariffari previsti dalla disciplina vigente.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve indicare elementi concreti, quali il valore, la complessità e la serialità della controversia; il richiamo a tali elementi non rende comunque legittima una liquidazione sotto i minimi tariffari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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