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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Milano aveva richiesto 70.257 euro, oltre sanzioni e interessi, per il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2006. In particolare, ha sostenuto che il Comune non avesse adeguatamente indicato il metodo di calcolo, che l'imposta dovesse essere determinata applicando un criterio progressivo a scaglioni in relazione alle diverse porzioni della superficie pubblicitaria e che gli interessi fossero stati calcolati in violazione dei limiti introdotti dalla legge n. 296 del 2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al calcolo a scaglioni, stabilendo che, per impianti pubblicitari di superficie superiore alle soglie previste, la maggiorazione tariffaria deve applicarsi all'intera superficie del mezzo pubblicitario e non soltanto alla parte eccedente ciascuna soglia. Il motivo sugli interessi è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, ma la Corte ha comunque corretto la motivazione della sentenza impugnata: pur essendo stato richiamato impropriamente il previgente articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, dall'avviso risultava che gli interessi erano stati applicati ai tassi legali del 2,5% e del 2,75%, quindi entro i limiti di legge. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 4

    Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.

    Le maggiorazioni del 50% o del 100% si applicano alla superficie complessiva del singolo mezzo pubblicitario, in ragione della maggiore efficacia del messaggio di grandi dimensioni, e non soltanto alle porzioni di superficie eccedenti le soglie.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 23, comma 4

    La disposizione è stata ritenuta non più applicabile ratione temporis perché abrogata dalla legge n. 296 del 2006. Il richiamo della CTR era quindi giuridicamente errato, ma tale errore non ha inciso sul dispositivo, poiché gli interessi risultavano comunque calcolati correttamente.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 165 e 171

    Gli interessi applicabili agli atti di accertamento degli enti locali non possono eccedere di tre punti percentuali il tasso legale. Nel caso concreto, i tassi indicati nell'avviso rispettavano tale limite.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172

    Ha abrogato il comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 507 del 1993, rendendo non corretto il suo utilizzo per giustificare il calcolo degli interessi nel periodo esaminato.

  • Costituzione, art. 53

    Il criterio di applicazione della maggiorazione sull'intera superficie non viola il principio di progressività dell'imposta. Si tratta di una scelta legislativa discrezionale, collegata alla maggiore efficacia pubblicitaria dei mezzi più grandi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma

    Ha consentito alla Corte di correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata senza cassarla, poiché il dispositivo risultava conforme al diritto.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria collega una maggiorazione alla superficie complessiva di un mezzo pubblicitario, in assenza di un'espressa previsione legislativa il calcolo non deve essere effettuato a scaglioni: la tariffa maggiorata si applica all'intera superficie.
  • Nel settore dell'imposta sulla pubblicità, le maggiorazioni per le grandi dimensioni possono essere giustificate dalla maggiore capacità del messaggio di attirare l'attenzione, senza costituire necessariamente una violazione del principio di progressività.
  • Un errore nella motivazione della sentenza non comporta automaticamente la cassazione se il dispositivo finale è corretto e può essere mantenuto mediante una semplice correzione della motivazione.
  • Chi impugna un atto in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza e trascrivere le parti rilevanti dell'atto contestato; la mancata trascrizione può rendere il motivo inammissibile.
  • Per verificare la legittimità degli interessi su tributi locali occorre applicare la disciplina vigente al periodo considerato e controllare concretamente i tassi indicati nell'avviso, verificando il rispetto del limite di tre punti oltre il tasso legale.

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