Cassazione Penale, Sentenza n. 23405/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cimarosa fu condannato in primo e secondo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente (marijuana) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso il 23/9/2017; lo stupefacente (equivalente a 156 dosi medie) era occultato in una nicchia di un muro lungo la pubblica via. La condanna si fondò su servizi di osservazione dei Carabinieri, in particolare su accertamenti del M.llo Marino che, il 16/9/2017, avrebbe visto l'imputato prelevare involucri dalla nicchia e che nei successivi passaggi mostrava interesse per quel punto. In cassazione il ricorrente lamentava: I) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze (accertamenti in giorno diverso rispetto alla contestazione; mancanza di perquisizione/sequestro in occasione dell'osservazione; fotografie non acquisite; assenza di prova collegata al giorno del 23/9/2017); II) omissione della pronuncia sulla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di doppia conforme decisione di merito, la motivazione di appello va letta congiuntamente a quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo; i giudici di merito hanno correttamente applicato i criteri della prova indiziaria (indizi gravi, precisi e concordanti) e le valutazioni sulla responsabilità dell'imputato erano coerenti e plausibili. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di estinzione: il termine ordinario di prescrizione non era maturato tra la sentenza di primo grado (29/10/2019) e quella d'appello (30/1/2025) e, soprattutto, per i reati commessi nel periodo 3/8/2017–31/12/2019 si applica la sospensione di 18 mesi prevista dalla cosiddetta "riforma Orlando", per cui il termine massimo sarebbe maturato successivamente (23/3/2025 + 18 mesi). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento della somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato la ricostruzione che integra la detenzione illecita di stupefacenti a fini di condanna, sulla base della valutazione indiziaria operata nei gradi di merito.
Regole sulla prova per presunzioni: la Corte ha richiamato i requisiti degli indizi (gravi, precisi e concordanti) e ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tali criteri nel loro apprezzamento.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato i principi sul decorso e sull'interruzione della prescrizione per valutare la domanda di estinzione del reato.
legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando)
sospensione della prescrizione di diciotto mesi "dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado ... sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi"
Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la sospensione di 18 mesi della prescrizione; ciò ha impedito la declaratoria di estinzione per prescrizione prospettata dalla difesa.
Richiamato come termine di riferimento per il conteggio della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado).
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per le spese processuali.
Cost., artt. 101 e 111
Richiamati dal ricorrente in motivi di nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali relativi al giusto processo e motivazione fossero rispettati nella decisione di merito.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado), la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo: la Corte di cassazione valuta la completezza e la logicità complessiva, non può riesaminare i fatti come terzo giudice se la motivazione è coerente.
- I giudici devono rispettare i requisiti della prova indiziaria: gli indizi devono essere certi nelle premesse, gravi, precisi e concordanti; se tali requisiti sono indicati e spiegati, la cassazione non riforma la valutazione probatoria.
- Il ricorso per cassazione non è strada per riformulare una diversa ricostruzione dei fatti: critiche meramente competitive alla valutazione probatoria sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e priva di aporie.
- Le doglianze per travisamento della prova in cassazione richiedono specificità: va indicato quale elemento sarebbe inesistente o quale prova decisiva sarebbe stata omessa o travisata, soprattutto nel caso di doppia conforme.
- La prescrizione si calcola tenendo conto degli atti interruttivi e delle disposizioni speciali (es. sospensione prevista dalla legge n.103/2017 per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019); una richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione è manifestamente infondata se la sospensione o atti interruttivi impediscono il maturare del termine.
- Una sentenza di merito che ometta di motivare su un'eccezione può essere impugnata in cassazione solo se l'elemento trascurato ha carattere decisivo e non è manifestamente infondato; altrimenti la doglianza è inammissibile per carenza di interesse.
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