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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento DEL DINIEGO OPPOSTO DALLA BANCA BPER FILIALE DI REGGIO CALABRIA ALL’ACCESSO ALLA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA AI MOVIMENTI SU CONTO CORRENTE BANCARIO RICHIESTO CON ISTANZA DEL 12.8.2025

Giustizia amministrativa202500579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego della banca all’istanza di accesso alla documentazione relativa a un conto corrente e alle relative movimentazioni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (istituto di credito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano presentato alla banca un’istanza, qualificata ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, per ottenere la documentazione relativa a un conto corrente intestato al de cuius e alla controinteressata, allegando la necessità di acquisire informazioni sulle somme presenti alla data del decesso, sulle movimentazioni anteriori e successive, sul contratto di apertura, sulla titolarità e provenienza delle somme e sugli investimenti effettuati, in vista della tutela delle proprie ragioni nell’impugnazione del testamento olografo. La banca aveva negato l’accesso, ritenendo necessario il previo riconoscimento giudiziale della qualità di eredi legittimi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 della l. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse difensivo qualificato, nonché la violazione dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. 385/1993 e dell’art. 13 della l. 675/1996, richiamando il diritto del cliente e dei suoi successori, anche solo potenziali, a ottenere copia della documentazione bancaria. La banca e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione attiva. I ricorrenti hanno chiesto anche, in subordine, la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La documentazione richiesta riguarda un rapporto di conto corrente sorto da un contratto bancario di natura privatistica e non attiene ad attività di pubblico interesse né all’esercizio di funzioni pubbliche. Pertanto, essa non rientra nell’ambito oggettivo degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, anche se detenuta da un soggetto privato che, in altri contesti, può svolgere pubbliche funzioni o servizi. Il giudice ha distinto l’attività bancaria ordinaria dall’attività di tesoreria, che può invece assumere natura oggettivamente pubblica. È stato ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 119, comma 4, del T.U.B., poiché l’istanza era stata proposta esclusivamente ai sensi della l. 241/1990 e i relativi presupposti e strumenti di tutela non sono sovrapponibili. Il TAR ha inoltre escluso che precedenti comportamenti della banca potessero fondare un affidamento tutelabile. Non è stata disposta la translatio iudicii ex art. 11 c.p.a., poiché non ricorreva un difetto di giurisdizione: la controversia era stata introdotta secondo il rito dell’accesso amministrativo, ma mancavano i presupposti sostanziali per l’accesso documentale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    Il diritto di accesso documentale previsto dalla l. 241/1990 si applica anche a soggetti privati solo in relazione alla loro attività di pubblico interesse; non comprende la documentazione relativa a ordinari rapporti contrattuali bancari di natura privatistica.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

    La nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell’accesso è delimitata al profilo oggettivo dell’attività esercitata: occorre un collegamento, anche indiretto, tra i documenti richiesti e un’attività di pubblico interesse.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

    La disposizione riconosce uno specifico diritto alla documentazione bancaria, ma tale diritto non è stato valutato nel giudizio perché l’istanza era stata proposta ai sensi della l. 241/1990; il relativo regime non è sovrapponibile a quello dell’accesso amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    La translatio iudicii non opera quando non vi è un difetto di giurisdizione, ma l’inammissibilità della domanda di accesso amministrativo per carenza dei suoi presupposti oggettivi.

Massime di principio

  • La documentazione relativa a un ordinario rapporto di conto corrente bancario, derivante da un contratto di natura privatistica, non è accessibile ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, perché non riguarda attività di pubblico interesse né l’esercizio di funzioni pubbliche.
  • L’assoggettamento di un soggetto privato alla disciplina dell’accesso documentale deve essere verificato in concreto e limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta; non si estende automaticamente alla sua ordinaria attività commerciale o creditizia.
  • L’attività bancaria ordinaria non diventa attività di pubblico interesse, ai fini dell’accesso documentale, per il solo fatto che l’istituto di credito svolga anche attività oggettivamente pubbliche, come il servizio di tesoreria.
  • Il diritto alla documentazione bancaria previsto dall’art. 119, comma 4, del T.U.B. costituisce una forma di tutela distinta dall’accesso amministrativo ex l. 241/1990, con presupposti e modalità propri, e non può essere fatto valere per fondare un ricorso introdotto esclusivamente ai sensi della disciplina sull’accesso documentale.
  • La mancanza dei presupposti sostanziali dell’accesso documentale non integra un difetto di giurisdizione idoneo a giustificare la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e riparto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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