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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33601/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione e aveva mantenuto il trattamento sanzionatorio comprensivo del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. In particolare, il ricorrente deduceva: 1) l'erroneità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione, sostenendo di avere fornito spiegazioni idonee sul possesso della motocicletta; 2) la sussistenza di uno scusabile errore di fatto circa la necessità di un titolo di guida, assumendo che tale errore avrebbe inciso sulla responsabilità penale; 3) il vizio relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) l'erroneità del giudizio di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La Corte rileva che i primi due motivi sono una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta esaustiva, mentre gli ultimi due sono inammissibili o manifestamente infondati in sede di legittimità, alla luce della motivazione della sentenza impugnata e dei principi sul diniego delle attenuanti generiche e sulla valutazione della recidiva ex art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il riferimento è alla fattispecie di ricettazione oggetto del giudizio; la Corte non riconsidera nel merito la sussistenza dell'elemento psicologico perché i motivi sono ritenuti non specifici e reiterativi delle censure già respinte in appello.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione richiami elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come gravità della condotta, precedenti penali e recidiva, senza necessità di confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è confermata dalla Corte di merito sulla base della responsabilità penale accertata, dei numerosi precedenti specifici e della condizione di recidivo infraquinquennale del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'errore su una norma giuridica non integra, di per sé, uno scusabile errore di fatto idoneo a escludere la responsabilità penale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice valorizza elementi essenziali come gravità del fatto, precedenti penali e recidiva, senza dover esaminare analiticamente tutti gli argomenti difensivi.
  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o del tempo trascorso, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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