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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28421/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29/11/2024. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p., contestando dunque la disciplina applicata alla pena e alla procedura di definizione concordata. Dalla motivazione emerge che la questione era stata oggetto di accordo tra le parti e risultava espressamente rinunciata nella sentenza impugnata; il motivo è stato riproposto in sede di legittimità nonostante la preclusione derivante dal concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'accordo delle parti sui punti concordati, inclusa la questione poi riproposta, comporta la rinuncia a proporre nel successivo giudizio di cassazione doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale o di vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme rispetto al contenuto dell'accordo. Tali ipotesi non ricorrevano nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge è stata dedotta in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto precluso perché incompatibile con l'accordo concordato e con la rinuncia già intervenuta sui punti oggetto di censura.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della pena, ma non applicabile come motivo ammissibile di ricorso nel caso di specie per effetto della rinuncia al punto concordato.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 20-bis c.p., ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché già oggetto di accordo e rinuncia.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 20-bis cod. pen.

    La Corte lo indica quale norma richiamata nel motivo, senza affrontarne nel merito la portata, poiché la censura era processualmente preclusa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va esclusa quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel rito concordato, l'accordo delle parti sui punti definiti e la rinuncia espressa a una questione precludono la successiva deduzione in cassazione di censure diverse su quel medesimo punto, anche se riferite a questioni rilevabili d'ufficio.
  • La preclusione al ricorso per cassazione nel concordato incontra un limite solo nei casi di pena illegale, di invalidità nella formazione della volontà di aderire al concordato, di difetto di consenso del pubblico ministero o di pronuncia del giudice difforme dal contenuto dell'accordo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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