Cassazione Civile, Ordinanza n. 24122/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una opposizione alla stima proposta contro l'indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, relativa ad aree site nel territorio del Comune di Benetutti e occupate per la realizzazione di un'area verde attrezzata e opere connesse. La Corte d'appello, dopo consulenza tecnica, ha riconosciuto ai proprietari un importo complessivo superiore a quello offerto dall'amministrazione, ritenendo in parte edificabili i terreni e liquidando anche il deprezzamento delle porzioni residue e il danno da occupazione illegittima. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del vincolo archeologico di inedificabilità gravante su uno dei mappali, che avrebbe inciso sulla qualificazione urbanistica e sul valore venale; 2) violazione delle norme del testo unico espropri in tema di determinazione dell'indennità, per aver applicato un criterio di stima da terreno edificabile nonostante il vincolo; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento del parere di congruità dell'Agenzia del Territorio, che secondo la ricorrente sarebbe stato letto in modo erroneo; 4) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001 per avere, nell'esproprio parziale, utilizzato il criterio differenziale in modo tale da riconoscere due volte il valore dei suoli espropriati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che il dedotto vincolo archeologico non era stato allegato con sufficiente specificità né documentalmente provato, che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico e non un mero elemento istruttorio, e che comunque la Corte territoriale aveva considerato la questione ritenendo il terreno non assolutamente inedificabile e valorizzandone l'uso produttivo e reddituale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, qualificando la censura come attacco a una valutazione probatoria del giudice di merito e non come vero travisamento decisivo di prova inesistente; ha ritenuto inoltre che il motivo non cogliesse la ratio decidendi, essendo il valore determinato autonomamente dal c.t.u. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che il criterio differenziale impiegato dal c.t.u. era coerente con la giurisprudenza in tema di esproprio parziale e non comportava duplicazioni indebite. La Provincia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
usato per introdurre il giudizio di opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'appello
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un mero elemento istruttorio o di una questione giuridica
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per la violazione delle norme sulla determinazione dell'indennità espropriativa
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza e per le censure sul travisamento della prova e sulla violazione dell'art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo in caso di errata percezione e utilizzazione di prove inesistenti o di contenuti probatori non riconducibili alle fonti del processo
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per la determinazione dell'indennità in relazione al regime urbanistico vigente e ai vincoli conformativi
art. 33, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
nel caso di esproprio parziale il valore della parte espropriata va determinato tenendo conto della diminuzione di valore della parte residua
art. 37, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
menzionato dalla ricorrente come norma che la Corte d'appello avrebbe applicato
art. 37, comma 4, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato dalla ricorrente come parametro corretto per la determinazione dell'indennizzo in presenza di vincoli
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
norma sull'acquisizione sanante richiamata per il criterio di quantificazione dell'indennizzo
indicato come rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di vero travisamento del contenuto oggettivo della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato
menzionato come norma sulla cui base era stato formato un parere poi ritenuto superato e comunque non decisivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece configurabile quando si censuri la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o si solleciti una nuova valutazione del merito.
- In materia di espropriazione, la determinazione dell'indennità va compiuta con riferimento al regime urbanistico vigente al momento del trasferimento coattivo, tenendo conto dei vincoli conformativi incidenti sulla edificabilità; tuttavia, il giudice di merito può accertare in fatto se il vincolo renda il bene assolutamente inedificabile o solo limitatamente utilizzabile.
- Il vincolo archeologico può incidere sulla edificabilità e sul valore del bene, ma non implica necessariamente una inedificabilità assoluta in astratto: occorre una valutazione concreta delle caratteristiche del fondo e della compatibilità di eventuali utilizzazioni con la tutela archeologica.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca a fonti processuali contenuti oggettivamente non riconducibili ad esse; quando invece si contesti la lettura data a un documento o a una risultanza controversa, la doglianza attiene alla valutazione di merito ed è, di regola, inammissibile.
- In caso di esproprio parziale di un bene unitario, l'indennità deve compensare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, comprendendo sia il valore della porzione ablata sia il deprezzamento della parte residua; il criterio di stima differenziale è uno strumento idoneo a raggiungere tale risultato senza duplicazioni, purché non si riconosca due volte il medesimo pregiudizio.
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