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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24122/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una opposizione alla stima proposta contro l'indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, relativa ad aree site nel territorio del Comune di Benetutti e occupate per la realizzazione di un'area verde attrezzata e opere connesse. La Corte d'appello, dopo consulenza tecnica, ha riconosciuto ai proprietari un importo complessivo superiore a quello offerto dall'amministrazione, ritenendo in parte edificabili i terreni e liquidando anche il deprezzamento delle porzioni residue e il danno da occupazione illegittima. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del vincolo archeologico di inedificabilità gravante su uno dei mappali, che avrebbe inciso sulla qualificazione urbanistica e sul valore venale; 2) violazione delle norme del testo unico espropri in tema di determinazione dell'indennità, per aver applicato un criterio di stima da terreno edificabile nonostante il vincolo; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento del parere di congruità dell'Agenzia del Territorio, che secondo la ricorrente sarebbe stato letto in modo erroneo; 4) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001 per avere, nell'esproprio parziale, utilizzato il criterio differenziale in modo tale da riconoscere due volte il valore dei suoli espropriati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che il dedotto vincolo archeologico non era stato allegato con sufficiente specificità né documentalmente provato, che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico e non un mero elemento istruttorio, e che comunque la Corte territoriale aveva considerato la questione ritenendo il terreno non assolutamente inedificabile e valorizzandone l'uso produttivo e reddituale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, qualificando la censura come attacco a una valutazione probatoria del giudice di merito e non come vero travisamento decisivo di prova inesistente; ha ritenuto inoltre che il motivo non cogliesse la ratio decidendi, essendo il valore determinato autonomamente dal c.t.u. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che il criterio differenziale impiegato dal c.t.u. era coerente con la giurisprudenza in tema di esproprio parziale e non comportava duplicazioni indebite. La Provincia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece configurabile quando si censuri la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o si solleciti una nuova valutazione del merito.
  • In materia di espropriazione, la determinazione dell'indennità va compiuta con riferimento al regime urbanistico vigente al momento del trasferimento coattivo, tenendo conto dei vincoli conformativi incidenti sulla edificabilità; tuttavia, il giudice di merito può accertare in fatto se il vincolo renda il bene assolutamente inedificabile o solo limitatamente utilizzabile.
  • Il vincolo archeologico può incidere sulla edificabilità e sul valore del bene, ma non implica necessariamente una inedificabilità assoluta in astratto: occorre una valutazione concreta delle caratteristiche del fondo e della compatibilità di eventuali utilizzazioni con la tutela archeologica.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca a fonti processuali contenuti oggettivamente non riconducibili ad esse; quando invece si contesti la lettura data a un documento o a una risultanza controversa, la doglianza attiene alla valutazione di merito ed è, di regola, inammissibile.
  • In caso di esproprio parziale di un bene unitario, l'indennità deve compensare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, comprendendo sia il valore della porzione ablata sia il deprezzamento della parte residua; il criterio di stima differenziale è uno strumento idoneo a raggiungere tale risultato senza duplicazioni, purché non si riconosca due volte il medesimo pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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