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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27273/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Enna ha revocato nei confronti dell'interessato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in due sentenze di condanna, perché alla data di irrevocabilità di quei titoli esisteva già una precedente sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva per delitto, non sospesa, sicché il cumulo delle pene superava i limiti di concedibilità del beneficio. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca non potesse essere disposta senza verificare se nei giudizi di cognizione i giudici di appello disponessero di certificati penali aggiornati; in particolare, si lamentava che, se il casellario fosse stato aggiornato, la sospensione non sarebbe stata concessa o, comunque, non sarebbe stata revocabile. Si aggiungeva che occorreva accertare se il mancato aggiornamento del certificato penale dipendesse da inerzia colpevole dell'ufficio, profilo che si assumeva rilevante per escludere o limitare la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., quando esisteva una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa e il cumulo supera il limite di legge. Ha inoltre precisato che la revoca va disposta salvo che la causa ostativa risultasse già documentalmente al giudice della cognizione; nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva verificato i fascicoli dei giudizi di primo grado e aveva accertato che la causa ostativa non vi era documentata, essendo il titolo ostativo divenuto irrevocabile e quindi iscritto nel casellario solo in data successiva ai giudizi di primo grado. La Corte ha anche richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se la causa ostativa era ignota al primo giudice ma eventualmente nota al giudice d'appello non investito da specifico motivo di gravame, la revoca d'ufficio non compete a quest'ultimo per il principio devolutivo e resta devoluta alla sede esecutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168, terzo comma, c.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dei presupposti di legge

  • art. 164, secondo comma, n. 1), c.p.

    prevede un limite alla concedibilità del beneficio in presenza di precedenti condanne ostative

  • art. 164, quarto comma, c.p.

    come integrato dalla giurisprudenza costituzionale, concorre a fissare i presupposti ostativi alla sospensione condizionale

  • art. 163 c.p.

    fissa i limiti di pena entro cui il beneficio può essere concesso, rilevanti anche ai fini della revoca

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 192 c.p.p.

    non citato nel testo

  • Corte cost. n. 95 del 1976

    richiamata come intervento integrativo dell'art. 164 c.p. in materia di sospensione condizionale

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena quando accerta che il beneficio è stato concesso nonostante la presenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa e il cumulo delle pene superi i limiti legali.
  • La revoca in sede esecutiva non è preclusa dal fatto che la causa ostativa non fosse conosciuta dai giudici della cognizione, purché essa non risultasse già documentalmente agli atti di quel giudizio; in tale evenienza, l'errore nella concessione del beneficio è emendabile in executivis.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare i fascicoli del giudizio di cognizione per accertare se la causa ostativa fosse già documentata; l'assenza del certificato penale aggiornato negli atti di primo grado legittima la revoca.
  • Se la questione non è devoluta al giudice dell'impugnazione con specifico motivo di gravame, quest'ultimo non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale per causa ostativa, restando competente la sede esecutiva.
  • L'eventuale mancato aggiornamento del casellario giudiziale non impedisce di per sé la revoca, quando la preclusione alla concessione del beneficio risulta successivamente emersa e non era documentalmente acquisita nel giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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