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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19370/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame reale promossa contro il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a infiorescenze e derivati di Cannabis sativa L. Il ricorrente denunciava l'omessa esecuzione di analisi tossicologiche sui reperti, fondamentale per accertare l'efficacia drogante e quindi la configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990; affermava che la difesa aveva rinunciato al riesame per sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile a lui, determinata dall'inerzia del P.M., e deduceva l'illegittimità dell'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 592 cod. proc. pen. (condanna alle spese anche in caso di inammissibilità sopravvenuta). In via subordinata prospettava questione di legittimità costituzionale di tale norma rispetto agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia al riesame formulata dalla difesa non fosse conseguenza di una carenza sopravvenuta d'interesse non imputabile al ricorrente, poiché l'assenza di analisi tossicologiche costituiva il nucleo delle doglianze e aumentava, anziché eliminare, l'utilità del controllo giurisdizionale. Pertanto la rinuncia fu considerata atto dispositvo della parte e non evento esterno che avrebbe reso inutile il giudizio; ne conseguì l'applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen. e la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 592 cod. proc. pen. è stata dichiarata manifestamente infondata e non rimessa alla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale contestata (illecito in materia di stupefacenti); la Corte ricorda che la rilevanza penale richiede l'accertamento dell'idoneità drogante della sostanza, posto che l'efficacia drogante è elemento centrale dell'offensività del reato.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    "Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento"

    Dispositivo applicato dal Tribunale del riesame e confermato dalla Cassazione: la condanna alle spese opera anche per i procedimenti incidentali di riesame, salvo che l'inammissibilità derivi da una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile all'impugnante.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e persistente fino alla decisione; la Corte lo usa per valutare se l'interesse fosse venuto meno al momento della pronuncia.

  • art. 18 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. legge 3 luglio 2023, n. 80

    Richiamato per sottolineare che, anche dopo le modifiche legislative, l'accertamento dell'efficacia drogante di una sostanza rimane elemento imprescindibile nella verifica della configurabilità del reato in materia di stupefacenti.

  • legge 2 dicembre 2016, n. 242

    Normativa di riferimento per l'attività commerciale della società Primero S.r.l.s. (commercio di prodotti derivati dalla canapa industriale); contestualizza l'attività commerciale degli esercenti per i quali furono sequestrati i prodotti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla previsione del versamento alla Cassa delle ammende; il provvedimento impone il pagamento di una somma a titolo di ammenda accessoria in caso di inammissibilità, come confermato dalla Cassazione nel caso concreto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e altre pronunce)

    Richiamate precedenti decisioni che hanno precisato l'esenzione dalla condanna alle spese quando l'inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile all'impugnante (es. cessazione della misura cautelare o restituzione della cosa sequestrata); la Corte applica tali principi distinguendo il caso concreto.

  • Articoli invocati nella prospettata questione costituzionale

    art. 3, art. 24, art. 27, art. 111 Cost.

    Il ricorrente aveva dedotto violazioni di parità, diritto di difesa, principio di personalità della responsabilità e giusto processo; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto e manifestamente infondata.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione dinanzi al giudice non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art. 592 cod. proc. pen.; il criterio decisivo è se l'interesse all'impugnazione fosse ancora concreto e attuale al momento della decisione. Se l'interesse persiste, la rinuncia è riconducibile a scelta della parte e le spese possono essere imputate a chi ha proposto il rimedio.
  • L'omessa esecuzione di accertamenti tecnici (es. analisi tossicologiche) non determina di per sé la perdita d'interesse al riesame qualora tali accertamenti costituiscano il nucleo della doglianza: in quel caso l'utilità del controllo giurisdizionale aumenta e la parte dovrebbe insistere per ottenere la pronuncia sostanziale.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto, estraneo alla sfera di controllo dell'impugnante (ad es. restituzione della cosa sequestrata o cessazione della misura), la giurisprudenza esclude la condanna alle spese; pertanto è cruciale documentare tempestivamente l'evento sopravvenuto dinanzi al giudice che decide sull'impugnazione.
  • Il carico probatorio sull'efficacia drogante di una sostanza grava sull'accusa: l'assenza di accertamenti tecnici può giustificare istanze difensive mirate (richieste di analisi o di consulenza tecnica di parte) e, se il pubblico ministero resta inerte, la difesa dovrebbe valutare con cautela l'atto di rinuncia, privilegiando la richiesta di pronuncia giudiziale che chiarisca la legittimità del sequestro.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative all'automatismo della condanna alle spese trovano difficilmente accoglimento se, nel caso concreto, la perdita d'interesse non risulta incontrovertibilmente sopravvenuta e non imputabile alla parte; per tentare con successo una censura costituzionale occorre dimostrare un ragionevole profilo di irragionevolezza o lesione di diritti fondamentali nella applicazione della norma.

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